Conti giudiziali ACI: quietanze sottoscritte e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 187 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni del magistrato istruttore in materia di conti giudiziali sono superate quando l’agente contabile produca in giudizio la documentazione giustificativa delle operazioni contestate, ivi comprese le quietanze sottoscritte dagli aventi diritto al rimborso. In tal caso il giudice contabile dichiara la regolarità del conto e il discarico dell’agente da ogni eventuale addebito, non potendosi desumere alcun pregiudizio erariale dalla mera assenza, negli archivi, di un singolo documento, ove la mancanza risulti giustificata dall’ufficio competente. Il giudizio di conto si conclude, pertanto, con una valutazione complessiva della prova documentale, che prevale sull’iniziale contestazione istruttoria.
Il Fatto
La vicenda riguarda i conti giudiziali resi, per gli esercizi finanziari dal 2015 al 2020, dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia e relativi all’IPT riscossa dall’agente contabile Automobile Club d’Italia. Il magistrato designato, con relazione del 19 settembre 2022, aveva chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, rimettendo al Collegio la questione preliminare sulla qualificazione dell’ACI come agente contabile e sul conseguente obbligo di resa del conto.
Con la sentenza-ordinanza n. 61/2023 la Sezione aveva dichiarato l’ACI agente contabile e la procedibilità dei giudizi, ordinando il deposito della documentazione comprovante i rimborsi e delle ricevute di versamento quietanzate. Nelle more, il magistrato istruttore, con relazioni integrative, aveva contestato specifiche operazioni di rimborso dell’IPT, sostenendo che le relative quietanze non risultavano sottoscritte dagli aventi diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della contestazione istruttoria, incentrata non sull’an del rimborso ma sulla sua prova documentale. Le relazioni integrative avevano contestato singole operazioni di restituzione dell’IPT per una serie di veicoli, rilevando che le quietanze prodotte non risultavano sottoscritte dagli aventi diritto. Da qui la richiesta di addebito degli importi corrispondenti in capo all’agente contabile.
La difesa dell’ente ha depositato, con memoria del 18.06.2024, tutte le quietanze sottoscritte dagli aventi diritto al rimborso, determinando così il venir meno della ragione della contestazione. Il Collegio prende atto del deposito e ne trae la conseguenza sul piano probatorio: i documenti allegati comprovano inequivocabilmente l’avvenuto riversamento delle somme contestate a ogni avente diritto.
Una sola posizione resta non supportata dalla quietanza, quella relativa a un conto giudiziale per il quale l’ufficio centrale ha trasmesso all’ufficio territoriale una lettera giustificativa del mancato rinvenimento del documento negli archivi. Il Collegio valuta tale giustificazione idonea a scagionare l’agente dal relativo addebito, qualificato come solo eventuale. La regola di giudizio applicata è dunque quella della valutazione complessiva della prova documentale, che non si arresta alla singola lacuna documentale quando questa risulti spiegata.
Su queste basi la Sezione supera le criticità evidenziate nelle relazioni integrative e dichiara la regolarità dei conti. Il percorso argomentativo non investe nuovamente la questione preliminare della qualificazione dell’ACI, già definita con la sentenza-ordinanza n. 61/2023, ma si concentra sull’esito della verifica documentale. Il risultato è il discarico dell’agente contabile da ogni eventuale addebito, con il superamento delle contestazioni istruttorie.
Nel dispositivo la Sezione dichiara regolari i conti giudiziali per gli esercizi dal 2015 al 2020, con discarico dell’agente, e nulla dispone per le spese.
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