Comunità energetiche e modulo societario richiedono motivazione rafforzata ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 202 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di comunità energetiche rinnovabili, il principio di libertà delle forme che ispira la legislazione europea e nazionale non esonera la pubblica amministrazione dall’onere motivazionale rafforzato previsto dall’art. 5 TUSP. In assenza di una disposizione che imponga l’adozione della forma societaria, la decisione di costituire la comunità in tale forma richiede, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 4 T.U.S.P., un puntuale scrutinio in ordine alla necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzi anche le ragioni della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. L’infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative deve confluire nella motivazione analitica, non potendosi ritenere sufficienti affermazioni tautologiche o mere ripetizioni del dato legale.

Il Fatto

Il comune ha approvato la documentazione per costituire una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa, deliberando l’acquisto di azioni per un conferimento di 2.500 euro. L’atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016.

La questione sottoposta alla Corte dei conti concerne la verifica dell’assolvimento dell’onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda come l’art. 5, comma 3, TUSP delinei un peculiare controllo sull’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, indirizzato alla motivazione del provvedimento. I parametri dettati dalla norma impongono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge e, per altri, una verifica di sana gestione finanziaria.

Il rispetto di tali parametri va rapportato all’onere motivazionale che incombe sull’amministrazione. Tale obbligo può dirsi compiuto anche quando la motivazione sia sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale seguito. Nel caso in esame, la Corte rileva che i passaggi motivazionali corrispondenti al paradigma dell’art. 5 TUSP non sono contenuti nella deliberazione consiliare, bensì nella relazione analitica approvata come allegato.

Sul piano del vincolo tipologico, la società cooperativa figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 1, TUSP. Quanto al vincolo finalistico, la meritevolezza degli obiettivi delle comunità energetiche è riconosciuta dall’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016, che ammette le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tuttavia, in considerazione del principio di libertà delle forme, non riscontrandosi alcuna disposizione che imponga l’adozione della forma societaria né che esoneri dall’onere motivazionale rafforzato, la decisione avrebbe richiesto un puntuale scrutinio sulla necessità del modulo societario. La Corte riscontra una lacuna proprio su tale profilo, rinvenendo affermazioni di carattere tautologico. Ulteriore lacuna riguarda la mancata indicazione dei soggetti partecipanti alla comunità.

Quanto alla convenienza economica, la Sezione osserva che la valutazione deve avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, quali la gestione diretta o la completa esternalizzazione. Nel caso di specie risulta totalmente obliterata ogni valutazione sulle alternative modalità di gestione congiunta. La Corte rileva inoltre che la società conterebbe un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con riguardo al parametro dell’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP. La Sezione rende pertanto parere negativo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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