Perequazione pensioni pubbliche legittimo il raffreddamento per fasce (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 186 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione del meccanismo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore al minimo non integra una decurtazione del trattamento, ma una mera riduzione dell’adeguamento all’inflazione. Non esiste nel nostro ordinamento un diritto quesito alla integrale rivalutazione della pensione, sicché il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, può modularne il riconoscimento in ragione dell’entità del trattamento e dei vincoli di finanza pubblica. Le misure che privilegiano le pensioni di modesto importo soddisfano il canone di non irragionevolezza e non violano gli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., né il principio del legittimo affidamento. La questione di legittimità costituzionale prospettata è pertanto manifestamente infondata, non essendo configurabile un’affidamento sulla immodificabilità del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato pubblico, ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla riduzione del meccanismo perequativo introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022).
La difesa ha prospettato tre questioni di costituzionalità in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., deducendo la natura tendenzialmente permanente della riduzione e l’effetto di trascinamento della perdita di potere d’acquisto. Ha inoltre sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per asserita discriminazione fondata sull’età. L’INPS, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità per genericità della domanda e l’infondatezza nel merito; le altre amministrazioni sono rimaste contumaci.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il ricorso è stato proposto con l’espressa finalità di sollecitare nuovamente l’intervento della Corte costituzionale e riproduce puntualmente passaggi motivazionali dei precedenti arresti sul tema, risultando quindi circoscritto il petitum.
Nel merito, la Corte osserva che l’INPS ha applicato una norma di legge che disciplina analiticamente i criteri di riconoscimento della rivalutazione per il 2023. Poiché il ricorrente si colloca nella fascia delle pensioni comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo, l’operato dell’istituto è legittimo.
Quanto all’incidente di costituzionalità, il giudice esclude la sussistenza dei presupposti. La Consulta, con le sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015, ha già affermato che un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa, con progressione inversa rispetto all’entità del trattamento, è misura non irragionevole. La fattispecie sottoposta è però diversa da quella decisa con la pronuncia n. 234/2020, che riguardava un contributo di solidarietà di durata quinquennale incidendo sul trattamento in sé.
Il giudice sottolinea la distinzione tra decurtazione della pensione e limitazione del suo adeguamento all’inflazione, richiamando le pronunce delle Sezioni giurisdizionali per il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Lombardia e il Friuli-Venezia Giulia. Dall’esame delle decisioni costituzionali emerge l’insussistenza di un diritto quesito alla integrale rivalutazione e la possibilità per il legislatore di limitare la perequazione secondo criteri di ragionevolezza.
La misura è infine ritenuta compatibile con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, risultando limitata temporalmente al biennio 2023-2024, connessa al livello del trattamento e motivata da esigenze di bilancio. Le medesime ragioni escludono i profili di illegittimità sul piano sovranazionale, prospettati peraltro in forma generica. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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