Responsabilità erariale e valore probatorio degli atti del processo penale estinto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 177 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale il giudice contabile può utilizzare le risultanze del processo penale, anche quando questo si sia concluso per intervenuta prescrizione del reato, sottoponendole a autonoma e critica valutazione ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c. La dichiarazione di estinzione del reato non equivale ad accertamento di innocenza e non vincola il giudice contabile, che conserva piena libertà di apprezzamento delle prove, comprese quelle atipiche e gli atti di indagine. La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta dal compendio indiziario, purché sorretto da riscontri convergenti. La natura dolosa dell’illecito preclude l’esercizio del potere riduttivo, con conferma della condanna per l’intero importo del danno.

Il Fatto

Il giudizio riguarda la percezione di contributi pubblici erogati ai sensi della legge n. 488 del 1992 per la realizzazione di un impianto industriale. Secondo l’accusa contabile, i fondi erano stati ottenuti esibendo documentazione di spesa non veritiera, relativa all’acquisto di un terreno e all’esecuzione di lavori.

In primo grado la Sezione giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 930/2021, aveva riconosciuto la responsabilità solidale della società beneficiaria e del suo amministratore di fatto, condannandoli al risarcimento del danno. L’appellante ha impugnato la decisione, contestando la qualifica soggettiva, il valore probatorio degli atti penali e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto una questione processuale. L’appellante non è comparso all’udienza, ma aveva chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione. La Corte richiama l’art. 196 c.g.c., che collega l’improcedibilità a un contegno colpevole o di inerzia. L’istanza di definizione nel merito esprime un interesse coerente con la ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Costituzione, sicché la sanzione processuale non trova applicazione.

Nel merito, il primo motivo attiene all’utilizzabilità delle risultanze penali. Il processo si era concluso in secondo grado con declaratoria di prescrizione e con l’affermazione, in primo grado, della condanna. L’appellante sostiene che il giudice contabile non possa trarre la prova della responsabilità da tali atti. La Corte osserva che, in base agli artt. 94 e 95 c.g.c., i fatti e i documenti formati nel processo penale, anche nella fase delle indagini, sono liberamente valutabili, unitamente alle prove atipiche.

Il Collegio sottolinea che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale ad assoluzione e non elide il compendio probatorio. Le risultanze istruttorie conservano validità anche quando il processo penale si è estinto senza decisione di merito, secondo l’indirizzo richiamato dalla stessa Sezione. Ciò che rileva è che il giudice di primo grado non abbia recepito acriticamente quegli atti, ma li abbia sottoposti al proprio vaglio, motivando adeguatamente.

Quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la Corte ritiene che essa sia sostenuta da un quadro indiziario convergente: le dichiarazioni del rappresentante formale, le informazioni assunte durante le indagini e le deposizioni dibattimentali convergono nel delineare un ruolo di dominus dell’iniziativa. L’appellante non ha offerto una lettura alternativa verosimile né prove contrarie.

Sul danno, il Collegio conferma la coincidenza tra l’importo azionato e le risorse erogate a fronte di obiettivi pubblici mai realizzati, come comprovato dal provvedimento di revoca dell’incentivo. Poiché la responsabilità è dolosa, non è esperibile il potere riduttivo. L’appello è dunque rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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