Consegnatario senza obbligo di vigilanza non deve rendere conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 27 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendicontazione sorge solo quando la giacenza presso gli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dei servizi, configurandosi in tal caso un debito di custodia. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924 non rendono il conto coloro che hanno in consegna beni di ufficio per solo debito di vigilanza. La mera elencazione dei beni inventariati, in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti, non integra la gestione contabile soggetta a giudizio di conto. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto reso per l’esercizio finanziario 2022 da una consegnataria di beni mobili del Comune di Montefelcino. Il magistrato istruttore, con la relazione 563/2024, ha rilevato che il conto era stato trasmesso all’ente il 17 aprile 2023 e depositato presso la Sezione il 16 settembre 2023, oltre il termine dell’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dopo l’approvazione del rendiconto con delibera consiliare n. 16 dell’11 maggio 2023.

Il conto risultava firmato e parificato dalla stessa responsabile del settore finanziario, con conseguente prospettato conflitto di interessi, e privo dell’allegata relazione dell’organo di controllo interno. Su richiesta istruttoria, l’ente ha precisato di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i beni, acquistati in autonomia dai responsabili delle strutture, vengono subito assegnati a consegnatari per debito di vigilanza. Il P.M. ha concluso per la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione della gestione, ritenendola decisiva per l’ammissibilità del giudizio di conto. Il magistrato istruttore aveva sostenuto che il deposito non fosse qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi idonei a evidenziare la gestione dei beni. La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di rendicontazione coloro i quali hanno in consegna beni di ufficio per solo debito di vigilanza.

Il Collegio richiama l’orientamento per cui i consegnatari con debito di custodia, e non quelli con debito di vigilanza, sono tenuti alla resa del conto. La custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, con funzioni di sorveglianza sul corretto impiego dei beni e di gestione delle scorte. Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dei servizi, si configura una gestione contabile soggetta a giudizio di conto; i beni di consumo strettamente funzionali all’attività degli uffici, invece, restano esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

La Corte cita, a supporto, Sez. Calabria sent. n. 39/2020 e Sez. Liguria sent. n. 133/2016, oltre ai precedenti già richiamati in istruttoria. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per una gestione tipicamente di fatto di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto.

Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati, pur su modello conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996, non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino. La nota dell’ente del 17 aprile 2024 ha confermato che i beni vengono assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza.

Il Collegio conclude che sulla consegnataria gravava un debito di vigilanza, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, restando assorbite le altre irregolarità prospettate dal magistrato istruttore, tra cui quella inerente al conflitto di interessi per la parificazione del conto da parte della stessa responsabile del servizio finanziario. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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