Rinnovo del contratto di tesoreria e discarico del contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 208 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il vaglio del giudice contabile ha ad oggetto la regolarità della gestione e del conto che la rappresenta, non la legittimità dell’operato dell’amministrazione che ha affidato il servizio. La clausola contrattuale che vieta di apportare al rapporto condizioni peggiorative per l’ente opera esclusivamente nell’arco temporale di durata della convenzione: decorsa la scadenza, la stessa non è invocabile per qualificare come peggiorativa la rinegoziazione intervenuta nel successivo rapporto. Ove il conto risulti regolare dal punto di vista contabile e l’istruttoria non abbia evidenziato irregolarità, va pronunciato il discarico dell’agente contabile. Resta fermo l’obbligo di trasmettere gli atti alla Procura erariale quando emergano profili di danno o di diligenza nell’attività dell’ente che esulano dal thema decidendum.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dalla banca che ha svolto il servizio di tesoreria per un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il contabile era subentrato, per effetto di operazioni societarie di fusione, al precedente tesoriere, in un rapporto originato da una convenzione scaduta nel dicembre 2014 e proseguito fino al 2022.
Mentre il conto veniva riconosciuto regolare dal punto di vista contabile, il magistrato istruttore ha prospettato una questione: la prosecuzione del rapporto sarebbe avvenuta a condizioni peggiorative per l’ente, in violazione dell’art. 2 della convenzione, che vietava modifiche sfavorevoli all’amministrazione. Di qui la richiesta di valutare se il compenso fatturato e la mancata corresponsione del contributo annuo integrassero un danno, con conseguente eventuale condanna; in subordine, la difesa del contabile ha chiesto il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica della gestione. La tesi dell’istruttore presuppone che si sia trattato di una proroga tecnica. La Corte dissente: la proroga tecnica ha carattere eccezionale e temporaneo, mentre nella specie il rapporto si è protratto per circa otto anni, dal 2014 al 2022. Deve quindi parlarsi di vero e proprio rinnovo, con rinegoziazione delle condizioni economiche.
Da tale qualificazione discende la prima conseguenza: la clausola che vietava i perfezionamenti peggiorativi per l’ente circoscriveva espressamente la propria operatività alla durata della convenzione. Poiché la convenzione era scaduta il 31.12.2014, la stessa non è applicabile all’esercizio 2019 e non può essere assunta a parametro di riferimento.
La Corte ricostruisce poi la disciplina di settore. L’art. 210 TUEL consente il rinnovo del contratto di tesoreria, per non più di una volta, nei confronti del medesimo soggetto. Le originarie condizioni di legge erano fissate dall’art. 6, comma 2, legge n. 537/1993, modificato dall’art. 44 legge n. 724/1994, che ammetteva il rinnovo espresso. Tale previsione è stata abrogata dall’art. 23 legge n. 62/2005, a seguito di procedura di infrazione europea, con divieto generalizzato di proroghe e rinnovi taciti. Il Codice dei contratti del 2016, applicabile ratione temporis, all’art. 106, comma 11, ha ammesso la proroga solo se prevista negli atti di gara e limitata al tempo necessario all’individuazione del nuovo contraente, con obbligo di esecuzione alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli.
Il Collegio ribadisce quindi il perimetro del giudizio: oggetto del contendere è la regolarità della gestione del tesoriere, non la legittimità dell’operato dell’amministrazione. La regolarità contabile non è stata contestata dall’istruttore e non vi è motivo di dubitarne. Permane però la considerazione che l’ente ha negoziato condizioni meno vantaggiose, protraendo un rapporto scaduto: non è noto se ciò sia derivato da esigenze peculiari, come gare andate deserte, né se sia stata usata la dovuta diligenza. Per queste ragioni gli atti sono trasmessi alla Procura erariale.
Nota della Redazione
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