Verifica contabile dare-avere con l’agente della riscossione e onere probatorio dell’ente impositore (Corte dei Conti Sez. I App. n. 161 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio ad istanza di parte previsto dall’art. 172, lett. d), cod. giust. cont. configura una categoria atipica e residuale, attivabile da soggetti pubblici e privati, che consente all’ente impositore di domandare al giudice contabile la verifica contabile, di natura dichiarativa, dei rapporti di dare-avere con l’agente della riscossione, in funzione del mero accertamento del proprio diritto di credito. La giurisdizione contabile sussiste in tutte le controversie concernenti la corretta gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. L’azione di accertamento è ammissibile anche in pendenza dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, ma non può assumere carattere esplorativo: l’istante ha l’onere di allegare e provare le singole partite creditorie, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nella verifica generalizzata della gestione. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Il Fatto

Una Camera di commercio ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere l’accertamento del proprio diritto di credito per i diritti camerali iscritti a ruolo negli anni 2002-2012 e consegnati all’esattore, oltre alla somma asseritamente trattenuta a titolo di aggio di riscossione. La ricorrente ha prospettato l’azione come verifica contabile di natura dichiarativa dei rapporti di dare-avere, senza profili risarcitori.

Il giudice regionale, con sentenza n. 208/2022, aveva dapprima dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, ritenendo configurabile una ipotesi di responsabilità amministrativa. La Corte dei conti, Sez. II App., con la sentenza n. 297/2021, ha riconosciuto la legittimazione dell’ente e la proponibilità dell’azione ex art. 172, lett. d), cod. giust. cont., rimettendo gli atti al primo giudice, che con la sentenza n. 208/2022 ha respinto il ricorso nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione osserva anzitutto che la giurisdizione contabile nella materia è correttamente affermata, trattandosi di gestione di denaro di spettanza di un ente pubblico da parte dell’agente contabile. La Cassazione, con le Sezioni Unite n. 22810 del 2020 e n. 7561 del 2020, ha riconosciuto tale giurisdizione anche con riferimento ai rapporti tra il concessionario della riscossione e l’ente impositore, valorizzando la natura pubblica della funzione esercitata.

Quanto alla proponibilità dello strumento processuale, il Collegio richiama la pronuncia della Sez. II App. n. 297/2021, che ha qualificato l’art. 172, lett. d), cod. giust. cont. come categoria atipica e residuale, attivabile per controversie che, pur attenendo alla contabilità pubblica, non trovano fondamento nel giudizio di conto, in quello di responsabilità o negli altri giudizi ad istanza di parte. L’azione è ammissibile anche in pendenza dei termini di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, senza necessità di previa attivazione della procedura amministrativa di discarico.

Tuttavia, nel merito, l’appello è rigettato. Il primo giudice ha correttamente rilevato che l’azione, per come proposta, si traduce in un controllo generalizzato su tutte le quote non riscosse relative a un decennio, prima che l’esattore abbia dichiarato conclusi i propri adempimenti. Un simile controllo è precluso al giudice in forza del principio di separazione dei poteri, della riserva all’amministrazione finanziaria e, soprattutto, dell’assenza di prove specifiche a sostegno della pretesa.

L’ente creditore avrebbe dovuto illustrare, per ciascuna partita affidata, le ragioni del proprio credito. Le schermate tratte dall’applicativo Monitor Enti, pur depositate, indicano soltanto i totali del carico e del riscosso per annualità, senza consentire di desumere elementi specifici per singolo contribuente. La Corte attribuisce all’applicativo valenza probatoria piena, per il principio di leale collaborazione e per l’inadempimento dell’ente agli obblighi di monitoraggio, non risultando provata alcuna inadeguatezza dello strumento.

Il rigetto della CTU contabile è confermato: la consulenza non può supplire alle lacune probatorie della parte, dovendo i fatti principali essere allegati dall’istante, secondo i criteri dell’art. 2697 cod. civ., in linea con la Cass. Sez. Un. n. 3086 del 2022. Quanto alla questione di legittimità costituzionale del meccanismo di proroga a scalare inverso, la Corte ne conferma il difetto di rilevanza, incidendo la normativa sulla sola procedura amministrativa di discarico. L’appello è quindi integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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