Rinnovo non proroga della tesoreria comunale e discarico del contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 207 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la gestione del servizio di tesoreria protratta dopo la scadenza della convenzione non è qualificabile come proroga tecnica, poiché questa ha carattere eccezionale e temporaneo e non può coprire un rapporto protrattosi per anni oltre il termine. La clausola della convenzione che consente modifiche concordate alle modalità del servizio opera esclusivamente durante la validità della convenzione e non è invocabile per l’esercizio successivo alla sua scadenza. La regolarità contabile del conto, non contestata dall’Istruttore, impone la pronuncia di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile. Resta ferma la trasmissione degli atti alla Procura erariale per le valutazioni di competenza sull’operato dell’amministrazione che ha negoziato condizioni meno vantaggiose.
Il Fatto
Banca Intesa-San Paolo rende il conto giudiziale relativo alla gestione del servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’esercizio 2018. Il Magistrato istruttore, dopo aver accertato la regolarità contabile, solleva una questione: il rinnovo della convenzione sarebbe avvenuto con condizioni peggiorative per l’ente, in contrasto con l’art. 2 della convenzione, che ammetteva perfezionamenti non peggiorativi mediante semplice scambio di lettere.
L’istruttore chiede di valutare se in regime di proroga tecnica con subentro del nuovo tesoriere le condizioni contrattuali debbano restare inalterate, con richiesta di pagamento del compenso di 10.000 euro, detratte le spese anticipate; in caso contrario, chiede la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico. L’agente contabile si oppone, sostenendo che non si è trattato di proroga tecnica ma di un rapporto protrattosi dal 2014 al 2022, con condizioni rinegoziate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il servizio è stato fatturato per 10.000 euro annui, IVA compresa, con pagamento mediante mandati, mentre la convenzione originaria prevedeva la gratuità del servizio e un contributo annuo del tesoriere fino a 10.000 euro. L’ente avrebbe quindi sostenuto maggiori oneri quantificabili tra un minimo di 10.000 e un massimo di 20.000 euro.
Tale rilievo non regge sul piano qualificatorio. La gestione non è qualificabile come proroga tecnica, bensì come un rinnovo vero e proprio con rinegoziazione delle condizioni. La proroga tecnica ha carattere eccezionale e temporaneo, mentre il rapporto si è protratto per circa otto anni, dal 2014 al 2022, dopo la scadenza della convenzione del 31.12.2014.
Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 2 della convenzione, che circoscrive la propria operatività all’arco temporale di durata del contratto e non può essere invocato per l’esercizio 2018. La Corte ricostruisce poi la disciplina dei rinnovi e delle proroghe nei contratti pubblici: l’art. 210 TUEL, l’abrogato art. 6, comma 2, legge n. 537/1993, l’art. 23 legge n. 62/2005 che sancì il divieto generalizzato di rinnovi taciti o espressi, l’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e l’art. 120, commi 10 e 11, d.lgs. n. 36/2023.
Il giudizio di conto ha però un perimetro definito: verte sulla regolarità della gestione del tesoriere e del conto, non sulla legittimità dell’operato dell’amministrazione. La regolarità contabile non è stata contestata e non vi è motivo di dubitarne. Permane la considerazione che l’ente ha protratto un rapporto scaduto negoziando condizioni meno vantaggiose, ma non è oggetto del giudizio stabilire se ciò sia dipeso da gare deserte o da carenza di diligenza.
Per queste ragioni il Collegio dichiara la regolarità del conto e ammette al discarico l’agente contabile, nulla disponendo sulle spese. Trasmette gli atti alla Procura erariale per le valutazioni di propria competenza sull’operato dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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