Incarichi extraprofessionali non autorizzati del militare e danno erariale da mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 70 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare che svolga incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza è tenuto al riversamento dei compensi percepiti, che costituisce danno erariale ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. La comunicazione al Comando non equivale ad autorizzazione e non è sufficiente quando l’attività extraprofessionale, per continuità e sistematicità, costituisce un vero e proprio secondo lavoro. Le cause di esclusione previste dall’art. 895 cod. ord. mil. non operano per l’attività di vigilanza e gestione di eventi sportivi, né può parlarsi di mere prestazioni a rimborso spese in presenza di compensi ricorrenti. La prescrizione quinquennale decorre dalla percezione dei singoli emolumenti e non è interrotta da un occultamento non dimostrato; resta ferma la colpa grave dell’agente.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un accertamento della Guardia di Finanza che ha segnalato alla Procura regionale lo svolgimento, da parte di un militare in servizio presso la Marina Militare, di attività extra-istituzionali in favore di una società calcistica locale. Il militare risultava delegato alla gestione dell’evento, responsabile degli steward e del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto, oltre che componente del Gruppo Operativo Sicurezza, per più stagioni sportive.
La Procura ha contestato la violazione della normativa su incompatibilità e cumulo di incarichi, chiedendo il risarcimento dei compensi lordi percepiti e non riversati all’amministrazione, quantificati per il periodo 2018-2021. Il convenuto ha eccepito di aver comunicato l’attività ai Comandi di appartenenza, di aver ricevuto solo rimborsi spese e di non aver ricoperto cariche societarie, invocando l’occasionalità delle prestazioni e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le istanze di sospensione per la pendenza di giudizi davanti al TAR, affermando l’autonomia del giudizio di responsabilità erariale rispetto al contenzioso disciplinare. Nel merito, la Corte qualifica l’attività del militare come estranea alle cause di esclusione dell’art. 895 cod. ord. mil.: non si tratta di prestazione sportiva dilettantistica né di incarico con solo rimborso delle spese documentate, ma di vigilanza e gestione di eventi, resa in modo continuativo e sistematico anche per altri soggetti privati.
Le comunicazioni inviate ai Comandi sono ritenute inidonee. Svolgendo l’attività in modo assiduo, il militare avrebbe dovuto informare puntualmente l’amministrazione almeno per ogni annualità sportiva e ottenere la preventiva autorizzazione richiesta dall’art. 896 cod. ord. mil. e dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile sulla responsabilità da mancato riversamento e la pronuncia delle SS.RR. n. 26/2019/QM/PROC sulla portata delle attività extraistituzionali.
Sul piano della documentazione, la Corte esclude che gli emolumenti possano qualificarsi come rimborsi spese: i giustificativi prodotti sono autodichiarazioni di data incerta e scontrini non riconducibili alle prestazioni rese. La stessa società ha avviato un contenzioso sull’argomento, circostanza che smentisce la tesi difensiva.
La Corte accoglie parzialmente l’eccezione di prescrizione: la prima interruzione si colloca al 30.5.2018, con riduzione del danno ai primi cinque mesi del 2018. Il danno risarcibile scende così a euro 30.060,00. Lo scudo erariale del D.L. n. 76/2020 non si applica, poiché la fattispecie riguarda condotte omissive caratterizzate da colpa grave, escluse dalla limitazione di responsabilità. Il convenuto è condannato al risarcimento, con rivalutazione e interessi legali, oltre alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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