Responsabilità contabile per occupazione usurpativa da mancata espropriazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 35 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la scadenza del termine quinquennale previsto dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 per l’emanazione del decreto di esproprio, in difetto di proroga disposta per forza maggiore o altre giustificate ragioni ai sensi del comma 5, determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e integra occupazione usurpativa. Da tale condotta omissiva deriva un danno erariale risarcibile, consistente nella differenza tra quanto corrisposto al privato in esecuzione del giudicato amministrativo e il valore venale del bene. Sul sindaco grava un dovere di sollecitazione e vigilanza ex art. 50 t.u.e.l., sul dirigente la responsabilità gestionale diretta. La responsabilità è a titolo di colpa grave, con esclusione del dolo quando nessun convenuto sia rimasto in carica per l’intero quinquennio.

Il Fatto

Un Comune aveva approvato il progetto definitivo di un’opera viaria, dichiarando la pubblica utilità e il piano particellare di esproprio, e aveva occupato d’urgenza un terreno privato. Il decreto di esproprio non fu mai emanato entro il quinquennio di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Il proprietario ottenne dal TAR Calabria una sentenza che ordinava l’acquisizione sanante o la restituzione, oltre al risarcimento per l’occupazione sine titulo. Il Commissario ad acta riconobbe un debito fuori bilancio di oltre centomila euro, corrisposto dal Comune.

La Procura regionale ha quindi convenuto in giudizio il sindaco e tre dirigenti per un danno erariale di euro 53.536,78, pari alla differenza tra quanto pagato e il valore venale del fondo, imputandolo in parte al sindaco e in parte ai tecnici in proporzione ai periodi di incarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità e nullità dell’atto di citazione: il secondo invito a dedurre, notificato ad altri soggetti, non doveva essere esteso ai convenuti già raggiunti dal primo, sia per l’identità della fattispecie, sia perché la rideterminazione delle quote operava in melius e non in danno. Il pubblico ministero contabile, del resto, non è tenuto a confutare in citazione ogni deduzione difensiva; la sola determinazione di promuovere il giudizio dà conto della loro non condivisione.

Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Nel danno cosiddetto indiretto il dies a quo non coincide con l’insorgenza dell’obbligo di pagare, ma con l’emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. I mandati in favore del privato risalgono al gennaio e febbraio 2019, mentre gli inviti a dedurre sono stati notificati nel 2022-2023.

Nel merito, la Corte ricostruisce la vicenda e ritiene provata, nonostante la mancata reperibilità della delibera di Giunta recante la dichiarazione di pubblica utilità, l’esistenza e la data di tale dichiarazione, desumibile da molteplici atti richiamati e dalla comunicazione inviata al privato. Il quinquennio decorre da quella dichiarazione e non dalle successive riapprovazioni del progetto. Non risultando alcuna proroga, alla scadenza si è verificata l’occupazione usurpativa e la connessa responsabilità risarcitoria.

Sul quantum, la Corte accoglie le censure difensive sull’inclusione degli oneri di trascrizione e registrazione, in quanto spese comunque dovute anche in caso di fisiologica espropriazione, e sull’applicazione dell’interesse del 5% per l’intero periodo di occupazione anziché dal solo momento di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità. Il danno risarcendo scende così a euro 37.961,62 e viene ulteriormente ridotto del 50%, per tenere conto delle condotte di soggetti successivi che ne hanno oggettivamente determinato la lievitazione, fino a euro 18.980,81.

Quanto ai profili soggettivi, la Corte attribuisce al sindaco, gravato del dovere di vigilanza, una responsabilità per colpa grave quantificata nel 40% del danno e ridimensionata in ragione della permanenza in carica; ai dirigenti, direttamente responsabili della gestione, il 60%, ripartito in base ai periodi di incarico. È escluso il dolo, non essendo alcuno rimasto in carica per l’intero quinquennio. Non sussistono i presupposti per il potere riduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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