Adesione del Comune a una CER: nessuna deroga agli oneri motivazionali del TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 richiede la verifica di conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, da modulare in chiave proporzionale alla complessità dell’operazione. La finalità di promuovere la transizione energetica, pur rientrando nel quadro delle finalità di servizio pubblico perseguibili dagli enti locali, non introduce deroghe al TUSP: le amministrazioni non sono esonerate dall’onere motivazionale rafforzato circa la stretta necessarietà dello strumento societario. È necessario che l’ente monitori attentamente l’andamento economico-finanziario della società partecipata, valutando costantemente i benefici e l’effettiva convenienza dell’operazione.
Il Fatto
Il Comune di Montereale Valcellina ha trasmesso alla Sezione di controllo, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la delibera consiliare n. 57 del 29.12.2025 con cui è stata approvata l’adesione alla Società Cooperativa Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l., mediante l’acquisto di una quota del valore di € 25. L’ente ha motivato la scelta con la finalità di promuovere la transizione verso fonti rinnovabili e la lotta alla povertà energetica, aderendo a un soggetto aggregatore già attivo sul territorio. A seguito di una richiesta istruttoria, il Comune ha fornito precisazioni integrative sul parametro della sostenibilità finanziaria e sul confronto con altre soluzioni gestionali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro della nuova funzione di controllo, individuata dalle Sezioni Riunite nella delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 come verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta prima dell’attuazione, con scrutinio pieno ma non esteso al merito amministrativo. In ordine ai parametri, la sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: oggettiva, riguardante la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario; soggettiva, relativa alla compatibilità dell’investimento con la situazione dell’ente.
In riferimento alla fattispecie, pur riconoscendo che lo sviluppo di una CER ricade tra le finalità di servizio pubblico perseguibili dagli enti locali, la Corte ha precisato che le finalità meritorie non sono di per sé sufficienti a giustificare un’adesione automatica al modulo societario. La normativa di settore sulle comunità energetiche non introduce deroghe al TUSP: resta fermo l’onere di motivazione sulla stretta necessarietà della partecipazione.
Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la Sezione ha rilevato che la relazione dell’ente si è concentrata sulla modesta quota di iscrizione, senza approfondire l’analisi dei bilanci. Dalle integrazioni istruttorie è emerso che il bilancio 2024 della cooperativa si è chiuso in utile, nonostante le discordanze con il business plan, dovute al ritardo nell’adozione della regolamentazione operativa. Pur considerando remota l’ipotesi di assenza di valorizzazione dell’energia condivisa, la Sezione ha preso atto che l’unico costo a carico dell’ente è la quota di € 25.
Rispetto alla convenienza economica, il Comune ha escluso la gestione diretta, ritenuta impraticabile per mancanza di requisiti tecnici, e la società in house, mai praticata. La Sezione ha richiamato l’attenzione dell’ente sulla circostanza che l’esito positivo del controllo non fa venir meno l’osservanza delle norme in materia di esternalizzazione dei servizi, né l’esigenza di motivare la scelta in confronto con altre forme di gestione. In conclusione, considerato il modesto costo della partecipazione e la dichiarata assenza di esposizioni finanziarie, la Sezione non ha ravvisato ragioni ostative, ma ha condizionato l’esito positivo alla necessità di un attento monitoraggio dei risultati economico-finanziari della società.
Nota della Redazione
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