Giudizio di conto: documentazione incompleta e verifica sostanziale della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 42 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’incompletezza della documentazione analitica delle riscossioni, che renda impossibile la verifica sostanziale della gestione, non determina di per sé l’improcedibilità della valutazione. Il giudice contabile deve attivare i propri poteri istruttori officiosi, disponendo l’acquisizione degli atti mancanti anche a mezzo della Guardia di finanza. All’esito dell’istruttoria, la regolarità delle poste contabili e la correttezza della gestione bifasica delle riscossioni, con consegna delle somme all’economo e successivo riversamento in tesoreria, impongono la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile. La natura officiosa del giudizio esclude la pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il magistrato istruttore rimetteva al Collegio la questione della improcedibilità della valutazione del conto dell’economo comunale addetto alla riscossione delle notifiche contravvenzioni per l’esercizio finanziario 2013. Il conto, depositato nel gennaio 2019, presentava una documentazione incompleta: il Comune aveva trasmesso solo in parte gli atti richiesti con le note istruttorie, sicché risultava impossibile la verifica sostanziale delle riscossioni effettuate da soggetti terzi.

L’agente contabile, nelle funzioni di economo, non curava direttamente le riscossioni, ma operava come collettore delle somme riscosse dai vigili urbani, registrando le entrate e provvedendo al riversamento in tesoreria. Con decreto presidenziale veniva fissata l’udienza; l’agente contabile e l’amministrazione non comparivano.

La Motivazione della Corte

Con sentenza-ordinanza n. 19/2023 il Collegio aveva dichiarato procedibile il conto, riconoscendo la legittimazione passiva dell’agente contabile in ragione della sottoscrizione del conto medesimo. Nel merito, rilevata l’omessa produzione della documentazione riferita all’anno 2013, più volte inutilmente richiesta dal magistrato istruttore, la Corte aveva disposto l’acquisizione coattiva degli atti mancanti a mezzo della Guardia di finanza, secondo l’art. 145 del codice di giustizia contabile.

Le acquisizioni riguardavano il regolamento di organizzazione e di contabilità, le prove degli incassi da terzi, i bollettari madre-figlia, i registri di cassa, le ricevute di versamento in tesoreria e gli estratti dei conti correnti dell’ente. L’istruttoria veniva completata entro il termine assegnato, con trasmissione degli atti al magistrato istruttore per il completamento delle verifiche.

Dalla relazione integrativa emergeva che, in base al regolamento di contabilità, i dipendenti addetti alla riscossione, privi di casseforti, dovevano consegnare le somme al responsabile del servizio finanziario o alla cassa economale. I vigili urbani, a cadenza periodica, riscontravano le entrate con l’ufficio competente e consegnavano le somme all’economo. Alla luce dei bollettari e della restante documentazione esibita, le poste del conto risultavano corrette sotto il profilo contabile.

Il magistrato istruttore concludeva per la correttezza del conto sul piano formale e sostanziale. Il Collegio, preso atto della verifica effettuata, dichiarava la contumacia dell’agente contabile, non costituito né comparso, e nel merito riconosceva la regolarità delle poste contabili e della gestione bifasica delle riscossioni, con conseguente discarico del contabile. La natura officiosa e l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 149 c.g.c., non consentivano la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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