Inammissibile l’appello contabile depositato oltre il termine a pena di decadenza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 218 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per il deposito dell’atto di appello notificato, previsto dall’art. 180 c.g.c. a pena di decadenza, è perentorio e il suo inutile decorso, per causa imputabile alla parte, determina l’inammissibilità del gravame, dovendosi ritenere mai instaurato il rapporto con l’ufficio giudiziario competente. L’impossibilità di procedere al deposito telematico non integra la rimessione in termini quando non sia provata e quando il malfunzionamento dipenda dallo strumento informatico prescelto dal difensore. Il rischio del mancato o cattivo funzionamento del sistema grava, infatti, su chi sceglie di adempiere nell’ultimo giorno utile, pur disponendo dell’intero termine di trenta giorni e della possibilità, nel regime transitorio, di depositare il documento analogico.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria aveva rigettato il ricorso con cui un ex dipendente civile del Ministero della Difesa aveva chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, sul presupposto che la gran parte delle patologie indicate nel giudizio di inidoneità permanente al servizio non fosse riconducibile a causa di servizio. Il soccombente ha proposto appello, censurando la motivazione dell’accertamento medico e la mancata valutazione di documenti che, a suo avviso, dimostrerebbero l’interdipendenza delle ulteriori patologie da quella già riconosciuta.

L’INPS, costituendosi tardivamente, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per questioni di fatto ai sensi dell’art. 170 c.g.c. e, nel merito, ha contestato la spettanza della pensione di privilegio. La questione decisiva si è tuttavia spostata sul piano processuale, per il tardivo deposito dell’atto notificato.

La Motivazione della Corte

L’appello è stato notificato all’INPS il 7 settembre 2022. Il difensore dell’appellante ha riferito di aver tentato il deposito il 3 ottobre 2022, trovando inaccessibile il software gestionale dello studio per un problema legato a un aggiornamento, e di essere riuscito a iscriversi a ruolo solo l’11 ottobre 2022. Su queste basi ha chiesto la rimessione in termini.

La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 6 c.g.c. impone che i giudizi davanti alla Corte dei conti si svolgano mediante le tecnologie dell’informazione. Al momento del tentato deposito era vigente il D.P. 21 ottobre 2015 n. 98, integrato dal D.P. 24 maggio 2022 n. 126, che in via transitoria consentiva il deposito analogico, con conversione a cura della segreteria. L’obbligatorietà dell’inserimento nel fascicolo on-line è sopraggiunta solo con il D.P. 15/2024, in vigore dal 21 giugno 2024.

L’istanza non è accolta. L’asserita impossibilità non risulta comprovata: l’e-mail versata in atti contiene soltanto l’invito della società informatica a «riprovare nuovamente l’accesso», risposta sintomatica di un problema in via di superamento e comunque non ostativa all’invio. Non è inoltre provato perché i files, comprese le ricevute delle notifiche, siano rimasti conservati nel programma, né si giustifica lo slittamento di otto giorni.

La Corte afferma un principio di ordine generale: il deposito costituisce un onere che va adempiuto tempestivamente e con diligenza. La scelta di provvedere l’ultimo giorno utile addossa al mittente il rischio del malfunzionamento del sistema informatico prescelto. Nel caso concreto, l’appellante avrebbe potuto depositare il documento cartaceo secondo le modalità previste dal D.P. n. 126/2022.

Quanto alla sanzione, per i giudizi d’appello in materia pensionistica si applicano i Capi I e II della Parte VI del codice, richiamati dall’art. 170, comma 3, c.g.c. L’inammissibilità è consequenziale all’intempestivo deposito dell’atto d’appello, poiché il termine dell’art. 180 c.g.c. è previsto a pena di decadenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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