Tardiva presentazione del conto e mancata approvazione: irregolarità della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 131 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio e dopo l’approvazione del rendiconto dell’ente, integra un’irregolarità di gestione non meramente formale, ove il documento depositato risulti sostanzialmente diverso da quello precedentemente consegnato. Allorché il conto sia privo della necessaria approvazione da parte del competente organo comunale, adempimento indefettibile ai fini del deposito presso la Sezione ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., il giudice contabile non può procedere all’approvazione del conto e al discarico dell’agente, pur in assenza di ammanchi. La parificazione tardiva del conto non sana le ulteriori irregolarità riscontrate, dovendo l’ente provvedervi sin dal momento della presentazione del rendiconto.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente riscossore di un ente locale, per la gestione di un sistema di incasso nell’ambito di una manifestazione affidataria di servizi. Con relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo, rilevando la mancata parificazione del conto, il mancato deposito del provvedimento di approvazione e della relazione dell’organo di controllo interno, nonché la tardiva presentazione del conto rispetto al termine di legge.
La difesa dell’agente contabile ha sostenuto la tempestiva predisposizione del conto, seguita da una nuova presentazione a fini di correzione di errori formali. L’amministrazione comunale ha depositato deduzioni, dando atto della tardiva parificazione del conto e della successiva redazione della relazione dell’organo di controllo, invocando il superamento dei profili di irregolarità per assenza di ammanchi o danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’avvenuta, seppur tardiva, parificazione del conto, mediante verifica di concordanza della rendicontazione con le scritture dell’ente. Rileva, tuttavia, che l’ente era già nelle condizioni di provvedervi sin dal momento della presentazione del rendiconto, disponendo del registro di cassa e della documentazione necessaria ai controlli di regolarità.
Quanto alla tardività, la Corte osserva che il conto depositato nel settembre 2019 non reca mere correzioni formali, ma è documento del tutto diverso da quello consegnato in precedenza. Alla nota del gennaio 2019 non risulta allegato il rendiconto, bensì un prospetto riassuntivo e cumulativo di diverse gestioni, con incassi, versamenti e crediti di entità complessiva differente. È confermata, pertanto, la violazione del termine previsto dall’art. 233, comma 1, TUEL e dall’art. 44, comma 6, del Regolamento di contabilità dell’ente.
Tale tardività non si appalesa irregolarità meramente formale, essendo intervenuta dopo l’approvazione del rendiconto dell’ente, nel quale confluiscono le risultanze dei conti degli agenti contabili. La delibera consiliare di approvazione non poteva dare atto di un conto depositato mesi più tardi e non contiene alcuna approvazione dei conti giudiziali. Il conto risulta, quindi, sprovvisto della necessaria approvazione da parte del competente organo comunale, adempimento indefettibile anche ai fini del deposito presso la Sezione ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.
Quanto al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, la Corte lo riferisce all’amministrazione e non all’agente contabile, secondo l’orientamento espresso dalla Sez. giur. Veneto, sentenza n. 198/2024. Pur prendendo atto dell’invio tardivo della relazione e della regolare esecuzione degli adempimenti dal 2020, il Collegio ribadisce i contenuti di verifica che la relazione deve preferibilmente esporre, richiamando la Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023.
Conclusivamente, la Corte dichiara l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge, in assenza di ammanchi accertati. Nulla è disposto sulle spese per mancanza di condanna.
Nota della Redazione
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