Giudizio di conto: regolarità e discarico dell’economo per riscossioni contravvenzioni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 41 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la circostanza che l’agente contabile non curi direttamente le riscossioni ma operi come collettore delle somme incassate da altri soggetti non ne esclude la legittimazione passiva, sussistendo la sua partecipazione alla gestione. Il conto è regolare quando la gestione bifasica delle riscossioni — effettuate dai terzi riscuotitori con successiva consegna delle somme all’economo e riversamento in tesoreria — risulti documentata e le poste contabili corrette sotto il profilo formale e sostanziale. In tal caso l’agente contabile va discaricato, e la natura officiosa del giudizio non consente la pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale di un economo comunale addetto alla riscossione delle cosiddette “notifiche contravvenzioni” per un esercizio finanziario. Il conto era stato depositato dopo una precedente declaratoria di improcedibilità per la presenza di gestioni eterogenee.

Il magistrato istruttore, rilevata l’incompletezza della documentazione trasmessa dall’amministrazione e l’impossibilità di una verifica sostanziale, rimetteva al Collegio la questione della improcedibilità della valutazione del conto. Il contabile e l’amministrazione non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Con precedente sentenza-ordinanza n. 18/2023 il Collegio aveva dichiarato procedibile il conto, riconoscendo la legittimazione passiva dell’agente contabile in ragione della sua partecipazione alla gestione, pur in presenza di soggetti terzi riscuotitori. Nel merito, rilevata l’omessa produzione di parte della documentazione necessaria, aveva disposto l’acquisizione dei documenti mancanti a mezzo della Guardia di finanza.

All’esito delle acquisizioni, il magistrato istruttore depositava relazione integrativa evidenziando che, in base al regolamento di contabilità, i dipendenti addetti alla riscossione privi di casseforti dovevano consegnare le somme al responsabile del servizio finanziario o alla Cassa economale per il successivo riversamento in tesoreria. I riscuotitori riscontravano periodicamente le entrate e consegnavano le somme all’economo.

La Corte ha quindi verificato che le poste del conto risultano corrette e che la gestione bifasica delle riscossioni è regolare: le somme erano incassate dai vigili urbani e consegnate all’economo, che aveva redatto il conto e provveduto al riversamento.

La gestione è stata pertanto dichiarata regolare e l’agente contabile discaricato. La Corte ha precisato che la natura officiosa e l’esito del giudizio non consentono la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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