Rito abbreviato contabile e definizione alternativa con pagamento parziale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 14 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità ai sensi dell’art. 130 c.g.c. costituisce una fattispecie estintiva speciale, alternativa al rito ordinario, che non è riconducibile né alla cessazione della materia del contendere né alle ipotesi di rinuncia agli atti o di inattività delle parti di cui agli artt. 110 e 111 c.g.c., poiché il pagamento è solo parziale rispetto alla pretesa risarcitoria. L’ammissibilità dell’istanza richiede che la somma offerta, pur inferiore alla pretesa, non si risolva in un indebito arricchimento del convenuto, dovendo svolgere una funzione di ristoro, sia pure ridotta, del nocumento patrimoniale. Il Collegio determina la somma dovuta e ne accerta il versamento tempestivo e regolare in unica soluzione, definendo il giudizio con sentenza non impugnabile in primo grado, con regolamentazione delle spese a carico della parte convenuta.
Il Fatto
La società convenuta, soggetto che gestisce vendite online ed in sala aste di beni immobili per alcuni tribunali, è stata coinvolta in una vicenda giudiziaria relativa ad alterazioni di aste e procedure fallimentari, oggetto di procedimento penale definito con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che aveva condannato la società alla sanzione pecuniaria e disposto la confisca di una somma di denaro.
In sede contabile, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la società e altri soggetti chiedendo il risarcimento di un danno erariale complessivamente pari a € 4.132.885,60, di cui € 1.043.537,25 a carico, in solido, della società e del legale rappresentante. La società si è costituita, proponendo in via preliminare istanza di giudizio abbreviato ex art. 130 c.g.c. con pagamento di € 260.884,31, pari al 25% del danno addebitato. Il Presidente della Sezione ha ammesso la convenuta al rito abbreviato con decreto, fissando udienza camerale per la definizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 130, comma 1, c.g.c., che consente al convenuto in primo grado, acquisito il parere concorde del pubblico ministero, di presentare richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria azionata in citazione. La norma persegue una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e mira a garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario.
Il successivo comma 6 prevede che, in caso di accoglimento, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, fissando l’udienza camerale nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione. Il comma 8 stabilisce che il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica la sentenza di primo grado come non impugnabile.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata emerge il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma di € 260.884,31, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, in pari misura. Sussistono pertanto tutti i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c.
La Corte precisa la natura di tale definizione, qualificandola come fattispecie estintiva speciale, alternativa al giudizio secondo il tenore letterale della norma. Non si configura una cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è solo parziale, né la fattispecie è riconducibile al modello processuale civile degli artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all’azione ed inattività delle parti, né alle ipotesi di cui agli artt. 110 e 111 c.g.c.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio le pone a carico della parte convenuta, quantificandole come da dispositivo. La sentenza dichiara la definizione del giudizio nei confronti della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Nota della Redazione
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