Responsabilità sanitaria e difesa del medico nelle scelte transattive (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 53 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto, la disciplina della legge 8 marzo 2017 n. 24 (legge Gelli-Bianco) non ha efficacia retroattiva: rileva esclusivamente il momento in cui si è realizzato l’evento sanitario, e non gli eventi successivi quali l’accertamento della responsabilità o la transazione. Le eccezioni di prescrizione e di decadenza proposte in forma generica nelle sole conclusioni non sono scrutinabili, salvo che il giudice possa ricavare aliunde gli elementi costitutivi. La CTU resa in sede civile di accertamento tecnico preventivo costituisce elemento di prova valutabile nel giudizio contabile, senza preclusione del diritto di difesa, poiché il convenuto può contestarne il contenuto in questa sede. La transazione, per l’art. 1372 cod. civ., non è pregiudizievole verso i terzi e non basta a fondare la condanna, dovendo il giudice contabile accertare autonomamente i presupposti della responsabilità.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un sanitario, chiedendone la condanna al risarcimento di € 30.000,00 in favore dell’azienda sanitaria provinciale, oltre rivalutazione e interessi. Il danno traeva origine da una transazione del 2018, con cui l’azienda aveva definito la pretesa di una paziente per lesioni riportate a seguito di una colonscopia eseguita nel 2014. La CTU del giudizio civile di accertamento tecnico preventivo aveva riconosciuto il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non, e il comitato valutazione sinistri aveva espresso parere favorevole alla transazione.

Il convenuto eccepiva l’inammissibilità del giudizio sulla base della legge Gelli-Bianco, per non essere stato parte né essere stato informato del procedimento civile, l’inopponibilità dell’accertamento tecnico preventivo e la nullità della CTU, nonché, in subordine, decadenza e prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le eccezioni preliminari. La legge n. 24/2017, entrata in vigore il 1° aprile 2017, non è retroattiva: la giurisprudenza contabile e la Cass. n. 28994/2019 ne escludono l’applicazione ai rapporti sorti anteriormente. Rileva dunque il solo momento dell’evento lesivo, individuato nel 10 marzo 2014, e non le fasi successive, quali la CTU e la transazione.

Quanto alla prescrizione, l’eccezione formulata nelle sole conclusioni è generica e non indica il termine su cui si fonda. La Corte richiama la Cass. n. 5413/2021 e la Cass. n. 12182/2021, secondo cui il debitore che eccepisce la prescrizione deve allegare e provare il fatto da cui decorre il termine. Anche a volerne lo scrutinio, l’eccezione sarebbe infondata: il dies a quo coincide con l’emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, secondo la sentenza delle Sezioni Riunite n. 14/2011/QM, e l’invito a dedurre del 23.1.2023 è tempestivo rispetto al termine quinquennale dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.

Nel merito, la Corte esclude l’inutilizzabilità della CTU. Nel giudizio contabile non vi è mera traslazione di atti, ma valutazione propria delle prove, e il convenuto può contestare la perizia in questa sede. La transazione, ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., vincola solo le parti e non è sufficiente a condurre alla condanna.

Ritenendo la causa non matura, la Corte dispone l’acquisizione della pagina mancante della perizia e una CTU affidando l’incarico al Collegio Medico-Legale, con quesiti sul nesso causale, sulla condotta del medico e sull’informazione alla paziente, rinviando la prosecuzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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