Riliquidazione pensione e onere probatorio degli adeguamenti contrattuali (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 29 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pensionato che chiede la riliquidazione del trattamento di quiescenza per effetto di adeguamenti contrattuali intervenuti dopo il congedo ha l’onere di contestare in modo specifico il recepimento documentato dall’amministrazione datrice di lavoro e dall’ente previdenziale. Quando l’istruttoria acquisisce il fascicolo pensionistico integrale, il prospetto di riliquidazione e i lotti di lavorazione aggiornati, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio che si risolva in un accertamento meramente esplorativo non può essere accolta. Il giudice contabile verifica la correttezza del calcolo sulla base del confronto tra le determinazioni di liquidazione e di aggiornamento e degli atti preparatori trasmessi tra Ministero e INPDAP. Il richiamo a un precedente in cui la materia del contendere è stata dichiarata cessata per intervenuta rideterminazione non è pertinente quando la pretesa non è ancora satisfattiva. La domanda proposta in termini generici e la carenza di una consulenza tecnica di parte non superano la prova contraria offerta dalle amministrazioni.
Il Fatto
La ricorrente, ex docente cessata dal servizio per inabilità assoluta e permanente con decorrenza dal 2007 e titolare di pensione diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’istruzione e del merito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio secondo gli aggiornamenti economici previsti dal CCNL del 29.11.2007 e dai contratti successivi al pensionamento, con arretrati, interessi e rivalutazione, oltre alla riliquidazione con perequazione automatica.
In corso di causa la ricorrente ha rinunciato alla domanda sulla buonuscita e a quella sulla perequazione, concentrando la pretesa sull’applicazione dei benefici contrattuali. Ha allegato il decreto di progressione di carriera dal quale, a suo avviso, emergeva il mancato adeguamento economico. Le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero, l’inammissibilità per genericità della domanda e, nel merito, l’avvenuta riliquidazione della pensione in applicazione del contratto.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile respinge il ricorso dopo aver disposto incombenti istruttori tesi ad accertare l’effettivo aggiornamento della posizione pensionistica. Dagli atti emerge che l’INPDAP ha prima concesso la pensione di inabilità e poi, con una seconda determinazione adottata a seguito dell’aggiornamento trasmesso dal Ministero, ha applicato il contratto 2006/2007 e ha riliquidato la prestazione. Il frontespizio del provvedimento richiama espressamente l’applicazione del contratto e la corresponsione di interessi legali e rivalutazione.
La Corte valorizza il confronto tra le due determinazioni: l’importo annuo lordo, il montante complessivo e i valori del quadro II risultano sensibilmente migliori nel provvedimento di aggiornamento. I lotti di lavorazione allegati confermano la riliquidazione, con arretrati messi in pagamento con la rata di giugno 2010. Gli interessi e la rivalutazione monetaria conseguono automaticamente al riconoscimento degli arretrati, senza necessità di apposita previsione contrattuale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente.
Quanto al Ministero, il giudice ritiene compiutamente dimostrata l’applicazione dei nuovi aumenti contrattuali. Il decreto richiama il CCNL del 29.11.2007 e indica gli incrementi stipendiali e della retribuzione professionale. La duplicazione del decreto si spiega con il fatto che uno dei provvedimenti è tratto dal sistema informatico ministeriale, aggiornato automaticamente alla nuova denominazione, mentre l’altro si riferisce alla ricostruzione della carriera successiva al pensionamento. Vi è inoltre evidenza della trasmissione del prospetto di adeguamento all’INPDAP, con gli estremi di protocollo che attestano la ricezione.
La Corte osserva che gli importi indicati dalla ricorrente nella memoria integrativa non sono corretti, perché il contratto prevedeva aumenti mensili differenziati per il docente laureato, qualifica risultante dagli atti. Non assume rilievo il precedente richiamato dalla difesa, sentenza di questa Sezione n. 440/2020, nel quale era stata solo dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuta rideterminazione. In conclusione, la ricorrente non ha opposto osservazioni specifiche alle allegazioni delle controparti, limitandosi a contestazioni generiche, e la CTU richiesta avrebbe valore meramente esplorativo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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