Invalidità civile e domanda amministrativa: ammissibile il ricorso per i benefici pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 15 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la mancanza di una specifica domanda amministrativa non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale quando l’amministrazione si sia già espressa negativamente sullo stesso requisito sanitario in occasione di un diverso accertamento. Esigere la previa istanza amministrativa, oltre a determinare un inutile aggravio burocratico, si traduce in un ulteriore e superfluo passaggio in danno del ricorrente, costretto ad attendere la definizione di un’istanza verosimilmente destinata ad esito negativo prima di poter attivare la tutela giudiziaria. La condizione di ammissibilità postulata dall’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. sussiste dunque anche nel giudizio volto all’accertamento del requisito sanitario presupposto per l’accesso ai benefici pensionistici.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente in servizio presso un ministero, aveva inoltrato nel luglio 2023 alla competente Commissione medica una domanda per ottenere le prestazioni previste per gli invalidi civili. L’accertamento si era concluso con il riconoscimento di un’invalidità parziale pari al 65%, notificato nel dicembre 2023.

Con ricorso del marzo 2024 la ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo di accertare un’invalidità non inferiore al 75%, utile ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, nonché per l’accesso alla pensione secondo la disciplina dell’“Opzione Donna” e/o dell’APE Sociale. L’INPS ha eccepito l’infondatezza del ricorso, la carenza del requisito sanitario e, in via subordinata, l’inapplicabilità del beneficio contributivo all’APE. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, la causa è giunta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha affrontato in via preliminare la questione dell’ammissibilità. La ricorrente era ancora in servizio e la domanda amministrativa prodotta in allegato risultava relativa all’aggravamento dell’invalidità civile già riconosciuta, non ai benefici pensionistici prospettati con il ricorso. Sussisteva pertanto un contrasto di giurisprudenza sulla necessità della previa istanza in sede amministrativa.

La Corte ha aderito all’indirizzo più condiviso, richiamando le pronunce delle Sezioni regionali Liguria n. 14/2025 e Piemonte n. 294/2025, che si sono allineate al recente orientamento delle Sezioni Riunite n. 12/2023 del 17.8.2023, in contrasto con le pronunce Lazio n. 534/2025 e Sicilia n. 350/2025.

Pur riferendosi il precedente al requisito sanitario della pensione privilegiata, il principio affermato riguarda l’ipotesi, sovrapponibile alla fattispecie, in cui manchi la specifica domanda amministrativa del beneficio pensionistico, ma l’amministrazione abbia già avuto modo di esprimersi negativamente sulla sussistenza del medesimo requisito sanitario.

La Corte ha quindi ritenuto sussistente la condizione di ammissibilità dell’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.: pretendere la previa istanza costituirebbe un inutile aggravio burocratico e un passaggio superfluo in danno del ricorrente.

Nel merito, il ricorso è stato accolto. La consulenza tecnica esperita in giudizio, immune da censure e condivisa da entrambe le parti, ha concluso per una invalidità complessiva pari all’80% con decorrenza dal 14.11.2023. Il Giudice ha peraltro precisato che, vertendo il giudizio esclusivamente sull’accertamento del requisito sanitario, non poteva pronunciarsi sulla cristallizzazione della posizione della ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Le spese legali sono state compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale e della tendenziale gratuità delle vertenze pensionistiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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