Servizio alpestre e supervalutazione pensionistica: rileva il limite dei cinque anni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 141 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della supervalutazione del servizio alpestre, ai sensi del coordinato disposto degli artt. 21 d.P.R. n. 1092/1973 e 16 legge n. 232/1990, presuppone la prova effettiva dell’esercizio delle funzioni di comando e non si esaurisce nella sola preposizione al vertice dell’articolazione territoriale. In ogni caso, il beneficio è precluso quando il richiedente ha già fruito, nella misura massima consentita, degli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997. La supervalutazione rileva solo ai fini del diritto alla pensione e non della sua misura, sicché è priva di utilità economica una volta che il trattamento sia già stato conseguito.
Il Fatto
Un luogotenente in pensione della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità presso una Tenenza di confine e incaricato di reggerne il comando per oltre tre anni, chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui il Comando Regionale aveva respinto l’istanza di riconoscimento della supervalutazione del servizio alpestre. Il diniego era motivato con la circostanza che il beneficio spetta esclusivamente all’ufficiale comandante.
Il ricorrente sosteneva che, a seguito della rimodulazione organizzativa che aveva riconfigurato la Tenenza a rango di ispettore, dovesse rilevare non il grado rivestito ma l’espletamento concreto della funzione di comando. In subordine chiedeva la disapplicazione della circolare del Comando Generale ritenuta discriminatoria. Si costituivano l’INPS, eccependo il difetto di interesse e il superamento del limite quinquennale, e la Guardia di Finanza, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte, pur dichiarando di voler prescindere dall’esame analitico dell’interesse al ricorso, ne rileva comunque l’incertezza, non comprendendo quale interesse morale possa collegarsi al riconoscimento della supervalutazione, quando lo svolgimento del servizio risulta già ampiamente riconosciuto. Il ricorso è però infondato nel merito, sia in fatto sia in diritto.
Sotto il primo profilo, difetta la prova dell’effettivo esercizio dell’attività di comando. Il ricorrente ha più volte qualificato come “sostanziale” la propria funzione, ma le attività di comando non possono ridursi alla sola preposizione al vertice dell’articolazione territoriale. Occorre la compiuta illustrazione dei compiti e la prova del loro concreto svolgimento. Le stesse produzioni documentali del ricorrente depongono in senso contrario, riconnettendo il comando della Tenenza alle dipendenze della Compagnia di Cortina d’Ampezzo.
In punto di diritto, la Corte ritiene pienamente fondate le eccezioni delle resistenti. L’accoglimento non produrrebbe alcun beneficio economico, poiché la supervalutazione rileva solo ai fini dell’anzianità necessaria al conseguimento del diritto alla pensione, già utilmente conseguita: le domande miravano invece a un vantaggio economico.
Soprattutto, il riconoscimento è precluso in radice dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997, che dal 1° gennaio 1998 fissa il limite complessivo di cinque anni per gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici. Il prospetto delle maggiorazioni prodotto dall’INPS comprova che il ricorrente ha già beneficiato nella misura massima consentita di tali aumenti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese in favore dell’INPS nella misura forfettaria di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, e nessuna statuizione nei confronti della Guardia di Finanza, non costituita a mezzo di difesa tecnica.
Nota della Redazione
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