Conto giudiziale irricevibile se mancano i modelli prescritti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 5 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili è irricevibile quando sia trasmesso alla Sezione giurisdizionale con il solo modello 16/M, privo dei dati necessari a rappresentare il carico, lo scarico e le rimanenze. Il conto deve esibire, nel suo complesso, tutti gli elementi richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. La trasmissione dei modelli in pendenza di giudizio non convalida ex tunc il deposito originario, dal quale soltanto decorrono i termini per l’istruttoria. La declaratoria di irricevibilità non coinvolge la responsabilità dell’agente contabile, estraneo alle carenze imputabili all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di una Direzione di Amministrazione dell’Esercito, per il periodo 01.01.2022–31.12.2022. Con relazione del magistrato istruttore veniva rappresentato che il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni, senza il modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 o altro modello idoneo a dare conto di quanto previsto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010.

L’amministrazione depositava una memoria difensiva e, in un primo momento, il modello CM/4; successivamente, in pendenza di giudizio, depositava ulteriori registri valutativi e di consistenza. L’agente contabile e i rappresentanti dell’amministrazione comparivano all’udienza pubblica. La causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato come procedura giudiziale necessaria volta a verificare la capacità dell’agente di rendere conto del maneggio di risorse pubbliche. La giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Costituzione, è ineludibile e non può essere supplita da verifiche interne all’amministrazione, pur se regolate da disciplina rigorosa: l’esame dei conti spetta in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto deve dimostrare il debito per il materiale esistente all’inizio della gestione, il materiale ricevuto, quello distribuito e quello rimasto al termine. Tali risultanze non si rinvengono nel modello 16/M, sicché il conto è non aderente alle prescrizioni di legge.

La Corte chiarisce che l’utilizzo del modello 24 non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare, ma il conto deve comunque esibire tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le Istruzioni tecnico-applicative al regolamento di contabilità degli organismi della Difesa confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti che compongono il conto giudiziale. Solo il complesso dei modelli è adeguatamente rappresentativo della gestione.

La documentazione integrativa deve essere trasmessa alla Corte e non trattenuta presso l’amministrazione, secondo una prassi non conforme. Nel caso concreto l’amministrazione aveva trasmesso il solo modello 16/M, circostanza non rilevata né dal responsabile del procedimento né dall’organo di controllo interno. Il Collegio esclude che il deposito tardivo degli ulteriori modelli possa convalidare ex tunc il conto originario: solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini per l’istruttoria. Il conto è pertanto irricevibile, e tale declaratoria esonera dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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