Militari in quiescenza ante 2010: sistema retributivo e diciotto anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 101 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi, alla data del 31 dicembre 1995, può far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni ha diritto alla determinazione interamente della pensione con il sistema retributivo, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 della legge n. 335/1995. A tale soggetto non è applicabile l’aliquota del 2,445% per ciascuno dei primi diciotto anni, prevista dal comma 12 del medesimo art. 1, poiché essa condurrebbe, per quell’arco temporale, alla complessiva aliquota del 44% sancita dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il trattamento più favorevole è pertanto quello retributivo, e la domanda volta a ottenere l’applicazione dell’aliquota è infondata. La non immediata evidenza, in capo al pensionato, del carattere più favorevole del sistema retributivo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Quattro militari dell’Arma dei Carabinieri, collocati in quiescenza anteriormente al 2010, hanno proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania chiedendo che, in riferimento all’anzianità contributiva da ciascuno vantata alla data del 31 dicembre 1995, venisse applicata l’aliquota del 2,445% per ciascuno dei primi diciotto anni e venissero corrisposti i maggiori ratei pensionistici.
L’INPS si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che tutti i ricorrenti erano stati collocati in quiescenza anteriormente al 2010, e osservando che alla data del 31 dicembre 1995 l’istituto previdenziale aveva accertato un’anzianità contributiva superiore ai diciotto anni. Acquisite informazioni dall’Arma, i ricorrenti hanno reiterato la domanda in memoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato la documentazione allegata al ricorso e quella trasmessa dall’Arma dei Carabinieri, ricostruendo l’anzianità contributiva di ciascun ricorrente alla data del 31 dicembre 1995. Dagli atti emerge che tale anzianità superava i diciott’anni per tutti i ricorrenti, come confermato dai decreti di liquidazione e dalle determine INPS, nei quali la pensione risulta calcolata secondo il sistema retributivo.
Il collegio ha quindi richiamato il comma 13 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, secondo cui la pensione è determinata interamente con il sistema retributivo nei riguardi di chi possa far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995. La liquidazione già operata rispecchia esattamente tale disposizione.
Su questa base il giudice ha escluso l’applicabilità dell’aliquota del 2,445% per ciascuno dei primi diciotto anni, prevista dal comma 12 del medesimo art. 1. La sua applicazione si tradurrebbe, per quell’arco temporale, nella complessiva aliquota del 44% sancita dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, mentre nei casi di specie è stato rettamente applicato, per la totalità della pensione, il più favorevole sistema retributivo.
La Corte ha richiamato in tal senso il precedente della Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 105/2023. Ha pertanto rigettato la domanda proposta da ciascuno dei quattro ricorrenti. La non immediata evidenza, per il pensionato, del carattere concretamente più favorevole del sistema retributivo ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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