Controllo successivo Corte dei conti presuppone contrasto reale in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 11 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo, ove il dirigente non abbia formalmente assunto la determinazione di dare seguito all’atto ai sensi dell’art. 10, non integra tale presupposto e non legittima l’attivazione della funzione. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, disponendo la restituzione dell’atto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente stipulato da un istituto di istruzione superiore del Veneziano. La Ragioneria, con due distinte osservazioni, aveva restituito il provvedimento privo del visto: dapprima per la trasmissione tardiva rispetto all’adozione, non essendo stato inviato contestualmente come impongono gli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 123/2011; quindi perché il dirigente scolastico non aveva esercitato nessuna delle facoltà previste dalla norma.
Il contratto rientra tra 78 provvedimenti accumulate dalla medesima criticità, deferiti dal Consigliere delegato alla valutazione collegiale della Sezione. L’ufficio di controllo ha chiesto per ciascuno il non luogo a provvedere, per difetto dei presupposti del controllo successivo. La Ragioneria ha depositato controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo se esista altra modalità per sottoporre alla Corte i ritardi degli istituti scolastici.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, trattandosi di questione territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS: nei casi ivi esaminati gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito, ovvero il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità, ovvero ancora venivano in rilievo termini stabiliti a pena di decadenza.
Nel merito, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. Il legislatore vi collega l’attivazione del controllo successivo alla presenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra Ragioneria e dirigente, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di questi, della responsabilità per la determinazione confermativa. La funzione affidata alla Corte è quella di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarsi: principio già affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 9/CONTR/2012.
Restano perciò del tutto irrilevanti le divergenze meramente formali tra amministrazione attiva e Ragioneria che non sfocino in un vero contrasto interpretativo. Il controllo non può essere attivato se il dirigente titolare della spesa non abbia esplicitamente chiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità, pur avendo insistito in altro modo per la sua esecuzione. Manca, in tal caso, la situazione di incertezza che il giudice contabile è chiamato a rimuovere.
Nel caso esaminato la Ragioneria ha contestato esclusivamente il ritardo nella trasmissione. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto, né il dirigente ha assunto la determinazione confermativa nei termini di legge: la richiesta di dare seguito all’atto è intervenuta ben oltre i 30 giorni dall’osservazione. La fattispecie esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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