Nessun interesse ad agire per patologia non ascrivibile a classifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 86 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la domanda di accertamento della dipendenza causale da causa di servizio presuppone che l’infermità sia ascrivibile ad una classifica ai fini dell’eventuale attribuzione della pensione privilegiata. Ove la patologia, almeno all’attualità, non sia ascrivibile a classifica, la domanda è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Non è sufficiente, a fondare l’interesse, la persistenza in capo al ricorrente di un peculiare profilo di rischio oncologico, in ipotesi maggiore rispetto a quello della popolazione generale. La declaratoria di inammissibilità precede e assorbe ogni valutazione sul merito della dipendenza causale.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Esercito, ha chiesto l’attribuzione della pensione privilegiata in settima categoria per un linfoma di Hodgkin, assumendone la dipendenza da causa di servizio in relazione ai fattori ambientali sopportati durante una missione all’estero.

Nel 2008 aveva presentato istanza amministrativa; la CMO aveva ascritto l’infermità in settima categoria nel 2010, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo sulla dipendenza causale e il Ministero della Difesa aveva negato il riconoscimento nel 2011. Nel 2023 il ricorrente ha presentato una nuova istanza, rimasta senza riscontro, e ha quindi adito la Corte dei conti. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, eccependo il difetto di giurisdizione per i profili estranei alla pensione privilegiata, e l’INPS, resistendo nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto esaminato la documentazione prodotta in evasione dell’ordinanza istruttoria. Il materiale risulta in larga parte incentrato su una patologia psichiatrica — indicata come disturbo post traumatico da stress e come sindrome ansioso-depressiva, con successiva evoluzione in disturbo depressivo maggiore — della quale però il ricorso e l’istanza amministrativa non fanno alcuna menzione.

Quanto alla patologia oncologica, la relazione depositata si limita a richiamare sei cicli di chemioterapia, necessariamente collocati in un arco temporale immediatamente successivo alla diagnosi. Non risulta documentata la concreta sottoposizione del paziente al follow-up specificamente previsto per il linfoma di Hodgkin, essendovi solo un generico riferimento a controlli laboratoristici, clinici, strumentali e specialistici.

La Corte ha poi posto una considerazione assorbente: quand’anche il ricorrente si fosse concretamente sottoposto a quel follow-up, l’interesse ad agire in tema di accertamento della dipendenza causale risulta insussistente. La patologia, almeno all’attualità, non è ascrivibile a classifica; già nel 2010 la CMO l’aveva considerata in fase di remissione.

Né può supplire l’eventuale persistenza di un peculiare profilo di rischio oncologico, in ipotesi maggiore rispetto a quello della popolazione generale. La Corte ha quindi rigettato la domanda, dichiarandone la totale infondatezza, ma ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in ragione dell’indubbia peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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