Il sistema retributivo prevale sull’aliquota dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 100 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Al militare che, alla data del 31 dicembre 1995, vanti un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni si applica il sistema retributivo, ai sensi del comma 13 dell’art. 1 della legge n. 335/1995. Non trova applicazione l’aliquota del 2,445% per ciascuno dei primi diciotto anni prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, perché essa condurrebbe, per quel medesimo arco temporale, alla complessiva aliquota del 44%. La liquidazione interamente retributiva della pensione è, nei casi considerati, più favorevole del criterio frazionato invocato dai ricorrenti.

Il Fatto

Quattro militari dell’Arma dei Carabinieri, collocati in quiescenza anteriormente al 2010, hanno adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania chiedendo che, in riferimento all’anzianità contributiva da ciascuno vantata al 31 dicembre 1995, venisse applicata l’aliquota prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente pagamento dei maggiori ratei pensionistici.

L’INPS, costituendosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo i ricorrenti conseguito il trattamento pensionistico prima del 2010. Acquisite d’ufficio informazioni dall’Arma sul servizio prestato, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

La decisione muove dall’esame della documentazione allegata al ricorso e trasmessa dall’Arma dei Carabinieri. Da essa risulta che, alla data del 31 dicembre 1995, l’anzianità contributiva di ciascun ricorrente superava i diciott’anni. I decreti di liquidazione della pensione attestano infatti che il trattamento è stato determinato con il sistema retributivo; per due ricorrenti l’anzianità risultava superiore ai ventidue e ai ventitré anni già al 31 dicembre 1992.

Il collegio rileva che tale liquidazione rispecchia quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, secondo cui la pensione è determinata interamente con il sistema retributivo nei riguardi di chi possa far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995.

Ne deriva, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 1, l’inapplicabilità dell’aliquota del 2,445% per ciascuno dei primi diciotto anni. Quell’aliquota si tradurrebbe, per l’arco temporale considerato, nella complessiva aliquota del 44% sancita dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Nei casi di specie, invece, per la totalità della pensione è stato rettamente applicato il più favorevole sistema retributivo. La Corte richiama, in tal senso, il precedente della Prima sezione giurisdizionale centrale d’appello, sentenza n. 105/2023.

Il carattere non immediatamente evidente, per il pensionato, del maggior favore concretamente derivante dall’applicazione del sistema retributivo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La domanda di ciascuno dei quattro ricorrenti è pertanto rigettata; le spese sono compensate fra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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