Revocazione per errore di fatto esclusa su questioni già scrutinate (Corte dei Conti Sez. I App. n. 72 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle decisioni del giudice contabile, l’errore di fatto che legittima il rimedio, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont., ricorre solo quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilita, sempre che quel fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore di fatto deve essere di natura percettiva e non può coinvolgere l’attività valutativa del giudice. Ne consegue che è inammissibile la revocazione che riproponga questioni già esaminate e risolte nella sentenza impugnata, ove il rimedio si risolva in un inammissibile ulteriore grado di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, già condannato in primo grado al risarcimento del danno all’immagine arrecato a un’amministrazione dello Stato per condotte di rilievo penale, aveva proposto appello. La Sezione d’appello, in parziale accoglimento, aveva ridotto l’importo del danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. rispetto alla somma liquidata in primo grado.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’insussistenza del danno all’immagine, l’erronea quantificazione del danno erariale e la mancata applicazione del potere riduttivo. La Procura generale ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine di deposito e, nel merito, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza dell’istanza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione esamina l’eccezione di decadenza sollevata dalla Procura generale. La sentenza oggetto di revocazione è stata depositata il 26 maggio 2025; il ricorso è stato depositato il 23 luglio 2025. Non risulta in atti la notificazione della sentenza, e tra i due momenti è decorso un tempo inferiore a sessanta giorni, con rispetto del termine breve di cui all’art. 178, comma 1, cod. giust. cont. e, a fortiori, del termine annuale di cui all’art. 178, comma 3, cod. giust. cont. L’atto è stato notificato l’8 agosto 2025 e la documentazione depositata il 26 settembre 2025, entro il termine di trenta giorni dell’art. 180, comma 1, cod. giust. cont., tenuto conto della sospensione feriale ex art. 16 d.l. n. 132/2014. L’eccezione è quindi infondata.
Nel merito, il Collegio ricorda che l’art. 202 cod. giust. cont. ammette la revocazione per errore di fatto o di calcolo. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. I Appello nn. 120/2004, 181/2007, 429/2011 e 42/2020) qualifica la revocazione come mezzo a critica vincolata, i cui presupposti sono tassativi e estranei al procedimento logico-giuridico di formazione della sentenza.
L’errore di fatto deve essere di natura percettiva e consistere nella palese falsa percezione della realtà risultante dagli atti. Richiamando anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2010, la Sezione ribadisce che il rimedio elimina l’ostacolo materiale fra la realtà del processo e la percezione che il giudice ne abbia avuto, ma non può investire l’attività valutativa, né trasformarsi in un ulteriore grado di appello.
Nel caso concreto, i motivi dedotti attengono a questioni già esaminate e risolte nella sentenza impugnata: la condotta contestata, l’elemento soggettivo, il danno all’immagine, il clamor fori, l’uso della divisa e la condotta successiva. Su tutti questi punti il giudice d’appello si era espressamente pronunciato, riducendo peraltro l’importo del danno. I prospettati errori, ove sussistenti, integrerebbero meri errores in iudicando, relativi alla valutazione di fatti già acquisiti.
La revocazione è pertanto inammissibile, per mancata integrazione della fattispecie di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont., non vertendo l’errore su un punto controverso non deciso. Assorbita ogni altra questione, le spese sono liquidate come in dispositivo.
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Nota della Redazione
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