Cessazione della materia del contendere e spese per tardiva ottemperanza dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 105 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza pensionistica passata in giudicato, la sopravvenuta satisfazione della pretesa da parte dell’ente previdenziale determina la cessazione della materia del contendere, sempre che la parte ricorrente ne confermi l’intervenuta verificazione. L’ottemperanza intervenuta soltanto all’indomani della proposizione del giudizio giustifica la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite, liquidabili secondo i valori del thema decidendum. La mancata comparizione della parte attrice all’udienza resta irrilevante, perché superflua, quando la cessazione della materia del contendere è già acquisita.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto l’ottemperanza a una sentenza della medesima Sezione, passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto a ricongiungere nella gestione previdenziale dei dipendenti pubblici periodi di contribuzione maturati negli anni dal 1971 al 1976 nell’assicurazione generale obbligatoria. Sulla base di quel titolo la parte domandava la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza.
Costituendosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver già provveduto alla riliquidazione e di essere in procinto di corrispondere gli arretrati. La questione è dunque pervenuta al giudice contabile essenzialmente per la definizione del rapporto processuale e delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che la ricorrente ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza dell’Istituto. Il venir meno dell’interesse alla decisione rende superfluo l’esame nel merito della domanda.
La Corte ha altresì escluso l’applicabilità del secondo comma dell’art. 181 c.p.c., che sanziona l’omessa comparizione dell’attore in udienza con la cancellazione della causa dal ruolo. L’inutilità di quella disposizione discende dalla già acquisita cessazione della materia del contendere: la mancata presenza della parte attrice, di per sé, non può incidere su un esito processuale ormai maturato.
Sul governo delle spese il collegio ha applicato il criterio della soccombenza sostanziale. L’INPS ha dato ottemperanza alla sentenza presupposta soltanto all’indomani della proposizione dell’odierno giudizio, sicché la condanna alle spese di lite risponde alla necessità di non far gravare sulla parte vittoriosa il costo di un’attività processuale resasi necessaria dal ritardo dell’ente.
La liquidazione è stata effettuata in rapporto al thema decidendum, con determinazione dell’importo, del rimborso delle spese generali in misura percentuale, del contributo previdenziale forense e dell’IVA. Infine, il giudice ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario già nel ricorso introduttivo.
Nota della Redazione
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