Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dopo rinuncia al mandato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 218 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile la mancata comparizione dell’appellante all’udienza fissata ai sensi dell’art. 196 c.g.c. determina l’improcedibilità dell’impugnazione, quale questione pregiudiziale di rito rilevabile d’ufficio. La rinuncia al mandato del difensore, accettata dalla parte, non la esonera dall’onere di comparire personalmente o di nominare un nuovo patrono, una volta che l’ordinanza di rinvio le sia stata ritualmente comunicata. L’improcedibilità consegue automaticamente, senza necessità di esame del merito dei motivi di gravame.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna aveva condannato l’appellante, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, al pagamento della somma di € 3.427,99, riconoscendolo responsabile a titolo doloso di falsa attestazione della propria presenza in servizio presso il Comune di Reggio Emilia.
L’interessato proponeva appello, reiterando sotto forma di motivi di gravame le difese già parzialmente disattese dal giudice di primo grado, e concludeva per la riforma della pronuncia e il rigetto integrale dell’azione di responsabilità. La Procura generale chiedeva il rigetto dell’appello, siccome infondato in fatto e in diritto.
La Motivazione della Corte
Nelle more della discussione il difensore dell’appellante depositava rinuncia al mandato, con formale accettazione da parte del cliente sin dalla data del 30.1.2025. All’udienza di comparizione fissata per il 16.5.2025 l’appellante non compariva, né a mezzo del patrono rinunciante né di un nuovo difensore incaricato.
La causa veniva quindi rinviata, con ordinanza a verbale, all’udienza del 21.11.2025, proprio ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c. L’ordinanza di rinvio risultava comunicata dalla segreteria sia al difensore sia personalmente all’appellante.
Neanche all’udienza successiva l’interessato compariva. Il P.M. si riportava ai propri scritti. La Corte ha quindi rilevato che la condotta processuale dell’appellante integra la fattispecie di improcedibilità prevista dalla norma.
La decisione è stata assunta quale questione pregiudiziale di rito, con declaratoria di improcedibilità dell’appello iscritto al n. 60984 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione. L’esame del merito dei motivi di gravame è rimasto assorbito.
Le spese di giudizio e di difesa sono state compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
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Nota della Redazione
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