Ricostituzione della pensione per contributi omessi e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 109 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolare versamento della contribuzione previdenziale, comprovato da idonea documentazione contabile, impone all’ente previdenziale la valorizzazione del periodo lavorativo ai fini del calcolo della pensione, anche se il relativo modello PA04 non sia stato trasmesso per via telematica dal datore di lavoro. Il sistema retributivo commisura la prestazione alle retribuzioni contributive percepite alla cessazione del servizio; la contribuzione afferente a periodi pregressi rileva esclusivamente ai fini dell’anzianità contributiva e del connesso coefficiente di rendimento. La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e delle differenze arretrate decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale che ha accertato la decorrenza retrodatata del trattamento, non prima.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di ruolo della Regione Campania con qualifica dirigenziale, aveva ottenuto dal giudice amministrativo il riconoscimento del diritto alla dispensa dal servizio per motivi di salute con decorrenza dal 01.01.1993, anziché dal 03.09.1993. La sentenza del Consiglio di Stato, passata in giudicato, aveva imposto la retrodatazione del collocamento in quiescenza.

L’INPS, nel dare attuazione al giudicato, aveva ricostituito la pensione ma non aveva corrisposto i ratei del periodo 01.01-31.08.1993. Inoltre, nel calcolo della prestazione aveva omesso di valorizzare i periodi di lavoro svolti presso il Comune di Eboli e presso il Consorzio di bonifica “Velia”, per i quali risultavano versati i contributi. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo la ricostituzione della pensione, il pagamento degli arretrati, la perequazione, gli interessi e la rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile esamina anzitutto l’omessa valorizzazione del periodo presso il Comune di Eboli. La regolarità della contribuzione è certificata dalla nota del Comune e dallo stralcio del ruolo CPDEL, documentazione confermata dalla Regione Campania. La certificazione del Prefetto di Salerno, trasmessa all’INPS, riportava tutti i servizi prestati, incluso tale periodo. La determina di pensione aveva invece considerato le altre amministrazioni, con la sola eccezione del periodo in questione.

Poiché l’INPS non ha contestato il versamento dei contributi, il giudice accerta l’illegittimità della determina, che aveva calcolato la pensione su un’anzianità di 28 anni e 5 mesi, inferiore a quella effettiva di 29 anni e 2 mesi. Ne deriva l’applicazione errata del coefficiente di rendimento di 0,63271 invece di quello corretto di 0,6524.

La Corte afferma che, ai fini della ricostruzione della pensione con il metodo retributivo, il parametro economico di riferimento è il modello PA04 prodotto dalla Regione Campania, che riporta le retribuzioni contributive maturate al 31.12.1992 in € 45.474,03. La retribuzione ricevuta dal Comune di Eboli è irrilevante, poiché per i dipendenti degli enti locali la ricostruzione si basa sul trattamento economico spettante alla cessazione del servizio. La contribuzione versata per il Comune assume rilievo ai soli fini dell’anzianità contributiva. Il ricorso è quindi accolto sul punto, con determinazione della prima quota di pensione in € 29.668,62, maggiore di € 5.811,00 rispetto a quella calcolata.

È invece rigettata la domanda relativa al periodo presso il Consorzio di bonifica “Velia”, già valorizzato dall’istituto previdenziale nella determina del 09.06.2000. Sulle eccezioni di prescrizione sollevate dall’INPS, il giudice richiama l’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 e l’art. 143, comma 5, d.P.R. n. 1092/1973: il termine quinquennale decorre dal giorno in cui il provvedimento di liquidazione è portato a conoscenza dell’interessato. I ratei arretrati e gli accessori non possono essere azionati prima del riconoscimento del credito principale. Poiché il ricorrente ha interrotto tempestivamente la prescrizione con gli atti del 2019, 2020 e 2021, l’eccezione è rigettata.

Riconosciuto il diritto ai ratei del periodo 01.01-31.08.1993 con perequazione, la Corte liquida la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, richiamando l’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. e l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, che esclude il cumulo integrale degli accessori. Le spese di lite sono compensate per il parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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