Controllo bilanci aziende sanitarie e superamento tetto lavoro flessibile (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 23 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale costituisce sindacato di legalità e di regolarità, volto a verificare la conformità delle gestioni alle regole contabili e finanziarie e a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive. L’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012 fondano un controllo sulla base delle relazioni-questionario degli organi di revisione, che non si esaurisce nell’analisi statica dei dati ma impone la verifica dinamica degli equilibri. Il superamento del limite di spesa per il personale assunto a tempo determinato, di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, integra violazione di norma finalizzata alla regolarità della gestione finanziaria, con conseguente obbligo di adottare i provvedimenti correttivi previsti dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012. La circostanza che il limite operi a livello regionale non esonera il singolo ente dal rispetto della norma in assenza di uno schema regionale di riparto. La non corretta rappresentazione in bilancio delle poste, pur se compensata a livello di aggregato, integra una criticità contabile che la Sezione segnala.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato le relazioni-questionario redatte dal Collegio sindacale dell’A.S.P. di Catania sui bilanci di esercizio 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012. L’istruttoria ha riguardato i principali aggregati di bilancio, la gestione del personale, i crediti e i debiti, i fondi rischi e il contenzioso, nonché lo stato di attuazione degli interventi PNRR e dei L.E.A. La questione centrale attiene al rispetto dei vincoli di spesa per il personale e alla corretta rappresentazione contabile delle poste, in un contesto di perdurante squilibrio della mobilità sanitaria.

I bilanci del triennio si chiudono con utili di esercizio progressivamente crescenti, ma il Collegio sindacale e il magistrato istruttore hanno rilevato criticità in materia di lavoro flessibile, di fondi rischi e di crediti vantati verso la Regione e verso i Comuni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui il sindacato della Corte sui bilanci degli enti sanitari va ascritto alla categoria del controllo di legalità e regolarità, con finalità correttiva degli equilibri di bilancio. Il comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012 impone all’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità.

Sul fronte del personale, la Corte accerta il superamento del limite fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, che vincola la spesa per il personale a tempo determinato al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009. A fronte di un costo di euro 15.847.000 nel 2009, la spesa è stata pari a euro 15.839.000 nel 2020, euro 44.431.000 nel 2021 ed euro 40.608.000 nel 2022. La Sezione non ritiene dirimente la tesi aziendale della natura regionale del limite: in assenza di direttive regionali che dispongano per i singoli enti il tetto da non superare, ciascuna azienda deve autonomamente rispettare il vincolo. Il richiamo all’art. 44-ter del d.l. n. 19/2024 è giudicato irrilevante ratione temporis, essendo entrato in vigore dopo il triennio considerato.

La Corte esamina poi la gestione dei crediti, rilevando l’elevato Fondo svalutazione crediti verso i Comuni e la consistenza dei crediti verso la Regione, e la gestione dei debiti verso fornitori, rilevando la presenza di posizioni vetuste e il miglioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. Quanto ai fondi rischi, la Sezione invita l’azienda a monitorare costantemente il contenzioso per adeguare gli accantonamenti.

Sul versante della rappresentazione contabile, la Corte rileva la non corretta classificazione della voce relativa al fondo rischi per contenzioso del personale dipendente, pur prendendo atto della capienza complessiva del fondo. In materia di PNRR, la Sezione dà atto dello stato di avanzamento degli interventi, rilevando che la Regione non ha raggiunto l’obiettivo incrementale dell’assistenza domiciliare per il 2023 e che il servizio di emergenza-urgenza presenta criticità.

La deliberazione si conclude con l’invito all’azienda a monitorare il contenzioso ai fini dell’adeguamento dei fondi e a eseguire un’accurata analisi delle posizioni debitorie vetuste, dando atto del rientro della spesa per il personale flessibile nei limiti normativi a seguito delle stabilizzazioni effettuate nel 2023 e 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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