Riscatto parziale della laurea e computo dei giorni utili ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 63 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pensionato che abbia optato per il riscatto parziale del periodo di laurea, versando solo una parte delle rate del piano di ammortamento, ha diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della posizione previdenziale, esclusivamente delle giornate corrispondenti ai versamenti effettivamente eseguiti. L’INPS è tenuto a computare tali giornate nel servizio utile e a corrispondere le conseguenti differenze pensionistiche, non potendo nè recuperare le somme non versate nè ignorare il periodo già oggetto di legittimo pagamento. Il principio trova conferma nel messaggio Inps n. 7646 del 29 dicembre 2015 richiamato dal giudice. La declaratoria del diritto al riconoscimento del periodo comporta la condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze, con regolazione delle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in pensione dal giugno 2015 dopo aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Interno, ha impugnato la nota con cui l’INPS gli aveva comunicato un credito dell’Istituto di oltre euro 11.745,12 lordi per somme asseritamente erogate in eccedenza nel periodo 2015-2023, con conseguenti trattenute mensili. Il pensionato ha contestato la legittimità del recupero, deducendo la propria buona fede, l’applicabilità dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 e il limite temporale triennale, e ha chiesto in via subordinata la rideterminazione della prestazione.

Con separata domanda il ricorrente ha lamentato che il ricalcolo del gennaio 2023 non avesse considerato le giornate relative al riscatto del periodo di laurea, autorizzato dall’INPS nel 2014, i cui versamenti erano stati interrotti nel dicembre 2014, mantenendo il servizio utile arrotondato a 38 anni e 7 mesi invece che a 38 anni e 8 mesi. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e l’accertamento del debito del pensionato.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha definito con sentenza parziale n. 26/2024 le questioni relative alla legittimità del recupero dell’indebito, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale dell’INPS, disapplicando il provvedimento del 25 aprile 2023 e condannando l’Istituto a restituire le somme trattenute fino alla comunicazione della pensione spettante del 4 gennaio 2023. La controversia è poi proseguita, con ordinanza n. 3/2024, per la quantificazione del trattamento.

La questione residua riguardava il computo delle giornate di riscatto parziale della laurea. Il ricorrente aveva versato solo sette rate del piano di ammortamento, corrispondenti a circa venticinque giorni, prima di rinunciare al riscatto integrale. La difesa dell’Istituto aveva inizialmente opposto la vaghezza della doglianza, sostenendo che il ricorrente non avesse specificato gli errori di calcolo né fornito elementi per quantificare l’importo corretto, qualificando la censura come meramente esplorativa.

In sede di audizione il funzionario dell’INPS, dopo che l’Istituto aveva anticipato con note del 29 aprile 2024 l’intenzione di provvedere con apposita determina, ha confermato la spettanza di ulteriori 24 giorni validi ai fini della ricostruzione della posizione previdenziale.

Su tale base il giudice, rilevando la conformità degli elementi acquisiti al messaggio Inps n. 7646 del 29 dicembre 2015, ha ritenuto che al ricorrente vada riconosciuto l’incremento pari a un mese, nei limiti dell’effettivo pagamento per il riscatto parziale del periodo di laurea. La Corte ha quindi accertato il diritto al riconoscimento del periodo di 24 giorni e condannato l’INPS al pagamento delle differenze, regolando le spese di lite secondo soccombenza, nella misura di euro 1.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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