Estinzione del processo pensionistico per notificazione mai effettuata al convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 123 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza all’amministrazione convenuta, quando dipenda da scelta del ricorrente, configura una ipotesi di notificazione non nulla ma inesistente. A tale fattispecie si applica per analogia l’art. 155, comma 10, cod. giust. cont., con la conseguenza che il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 4, cod. giust. cont. La estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza. L’assenza di contraddittorio per fatto imputabile alla parte attrice preclude ogni esame nel merito della pretesa sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per infermità nel 2017, chiedeva la riliquidazione della pensione ordinaria diretta di inabilità di cui era titolare dal marzo 2018. Assumeva che il D.P.R. n. 39/2018, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di Polizia, avesse ridefinito i valori stipendiali del triennio 2016-2018, con effetti retroattivi sui trattamenti pensionistici decorrenti dall’1.01.2016. Invocava inoltre i nuovi parametri stipendiali introdotti dal d.lgs. n. 95/2017 di riordino delle carriere, corrispondenti alla qualifica superiore conseguita.

Dopo una diffida amministrativa rimasta senza esito, il ricorrente adiva la Corte dei Conti per ottenere la rideterminazione della base pensionabile e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze di rateo. L’INPS non si costituiva in giudizio e all’udienza nessuno compariva.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva preliminarmente un vizio radicale del contraddittorio: nel giudizio non risulta documentata l’intimazione dell’INPS. La questione non attiene al merito della pretesa pensionistica, ma alla stessa instaurazione del rapporto processuale.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 155 cod. giust. cont. Il comma 3 impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione di udienza unitamente al ricorso depositato. Il comma 8 disciplina l’ipotesi in cui il giudice rilevi un vizio che importi nullità della notificazione, prevedendo la fissazione di una nuova udienza e di un termine perentorio per rinnovare la notificazione. Il comma 10 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont., che a sua volta dispone l’estinzione di diritto, dichiarabile d’ufficio con sentenza.

La Corte osserva che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione sono accomunati da un dato sostanziale: in entrambi i casi la controparte non viene chiamata in giudizio per volontà del ricorrente. La notificazione, pertanto, non è viziata ma inesistente, perché mai effettuata. Da qui l’applicazione analogica del comma 10 anche alla fattispecie in esame, non essendo la lacuna normativa colmabile diversamente.

Il Collegio richiama a sostegno la sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e la sez. Sicilia n. 922/2019, che avevano già affermato la medesima soluzione. Conseguentemente dichiara l’estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Nulla si provvede sulle spese, non essendo l’ente previdenziale stato chiamato in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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