Incompatibilità cariche gestorie società lucrative per professore a tempo definito (Corte dei Conti Sez. II App. n. 119 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’incompatibilità assoluta con l’assunzione di cariche gestorie in società costituite a fine di lucro vincola tutti i dipendenti pubblici, compresi i professori universitari che abbiano optato per il regime a tempo definito. L’esclusione prevista dall’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 opera solo per lo svolgimento di attività libero-professionali e non sterilizza il divieto di cariche societarie, desumibile dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 11 d.P.R. n. 382/1980. La violazione genera responsabilità per danno da mancata entrata ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, con riversamento dei compensi al lordo delle ritenute fiscali. La sanzione pecuniaria a carico del conferente privato ex art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001 ha funzione distinta e non esclude l’obbligo restitutorio.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Lombardia aveva condannato un professore ordinario universitario, già in regime di tempo pieno e poi a tempo definito, al pagamento di oltre 771.000 euro in favore dell’Ateneo. Gli si contestava di aver ricoperto cariche di consigliere e poi Presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni e di consigliere in una seconda società, in condizioni di incompatibilità assoluta, senza riversare i compensi percepiti ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

Il docente ha proposto appello, deducendo la non applicabilità della disciplina generale ai professori a tempo definito, l’inapplicabilità del regime sanzionatorio del comma 7, la duplicazione della sanzione, la prescrizione del credito e il mancato esercizio del potere riduttivo. La Procura generale ha chiesto il rigetto integrale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha affrontato anzitutto la prescrizione. Ha richiamato il principio per cui l’omessa richiesta di autorizzazione integra occultamento doloso del danno, ma ha operato un distinguo fondato sulla concreta conoscibilità. Per gli incarichi assunti senza alcuna richiesta autorizzatoria il termine decorre dalla scoperta; per gli incarichi oggetto di istanze, ancorché incomplete e fuorvianti, l’Ateneo è stato posto in condizione di conoscere i termini essenziali dell’attività e di attivare i propri controlli. Da qui la declaratoria di prescrizione parziale, con rideterminazione dell’addebito in 597.773,60 euro.

Nel merito, la Corte ha respinto la tesi della specialità esclusiva del regime dei docenti. L’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 vieta di assumere cariche in società costituite a fine di lucro e tale divieto è richiamato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 per tutti i dipendenti pubblici. L’art. 11 d.P.R. n. 382/1980 rende il regime a tempo definito incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria. La ratio risiede nell’art. 98 Cost.: il vincolo di esclusività non tollera attività imprenditoriali collaterali.

Quanto alla qualificazione delle cariche, la Corte ha valorizzato i poteri concretamente attribuiti: rappresentanza legale e processuale, firma libera, sovrintendenza dell’attività aziendale, sostituzione del consigliere delegato, premialità ancorata al fatturato. L’attribuzione di poteri gestori rileva indipendentemente dal loro effettivo esercizio. Anche per la seconda società il consiglio ha conservato i poteri di straordinaria amministrazione, non essendosi spogliato delle proprie funzioni.

La Corte ha poi confermato l’applicabilità del comma 7 anche alle attività non autorizzabili, ribadendo la natura restitutoria e non sanzionatoria dell’obbligo, in linea con le Sezioni riunite n. 26/QM/2019. Ha escluso ogni alternatività tra comma 7 e comma 9: la sanzione a carico del privato è incamerata dal Ministero delle finanze e non ristora il danno dell’amministrazione. Il riversamento va effettuato al lordo delle ritenute fiscali, secondo le Sezioni riunite n. 13/2021. Il potere riduttivo è stato correttamente omesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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