Parificazione del conto giudiziale condizione di procedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 63 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate, intesa come certificazione di regolarità contabile e di conformità del conto alle scritture detenute dall’amministrazione, costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. Il deposito del conto privo di parificazione, o di un equipollente visto di regolarità del soggetto a ciò deputato dall’ente, ne determina l’improcedibilità. La parificazione non può essere demandata a un soggetto coinvolto nella gestione, non potendo il Responsabile della struttura, che riveste la qualità di agente contabile, attestare la conformità alle scritture dell’ente redatte e controllate dal servizio finanziario. La declaratoria di improcedibilità non esclude l’obbligo del contabile di ripresentare i conti all’amministrazione per la parificazione, né quello dell’amministrazione di un nuovo regolare deposito.

Il Fatto

Con relazione di deferimento il magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto due conti giudiziali relativi alla riscossione ticket, nell’esercizio finanziario 2022, del Poliambulatorio di Sant’Arcangelo, resi da un’agente contabile.

Il magistrato istruttore rimetteva al Collegio la preliminare questione della improcedibilità, rilevando che i conti risultavano depositati privi della parificazione richiesta dall’art. 618 del r.d. n. 827/1924. Fissata l’udienza e nominato il relatore, il giudizio passava in decisione. La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia, con riunione dei giudizi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni pregiudiziali. Anzitutto la legittimazione passiva: il regolamento per la riscossione delle entrate all’epoca vigente configurava il Responsabile della struttura come agente contabile principale e i singoli cassieri come contabili secondari, secondo lo schema dell’art. 192 r.d. n. 827/1924. I conti erano stati sottoscritti dalla cassiere-subagente, donde la sua legittimazione passiva ai sensi del comma 3 dell’art. 192 r.d. n. 827/1924, che sottopone i contabili secondari alla giurisdizione della Corte.

La Corte esclude poi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente contabile responsabile della struttura, non ravvisando né un litisconsorzio necessario tra corresponsabili nella gestione, né l’opportunità di un’integrazione facoltativa, attesa l’improcedibilità dei conti.

Sul secondo profilo, la Corte precisa che l’improcedibilità non può essere pronunciata per qualsivoglia irregolarità, ma solo nei casi di inesistenza giuridica o fattuale del conto ovvero di mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione. Questa è imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., dall’art. 618 r.d. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011; solo il deposito unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont., e il relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont..

La Corte richiama il parere delle Sezioni Riunite n. 4/2020 e ammette che, per gli enti locali, il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o l’approvazione consiliare o di giunta possano valere come equipollenti. Nel caso concreto manca qualsiasi parifica o visto: la parificazione, controllo di regolarità gestoria e di conformità alle scritture dell’ente, non può essere affidata al Responsabile della struttura, coinvolto nella gestione. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, fermo restando l’obbligo di ripresentazione dei conti e la percorribilità della procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 141 cod. giust. cont..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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