Cessazione della materia del contendere per riliquidazione del coefficiente di trasformazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 311 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dall’ex dipendente ENAV per il riconoscimento delle maggiorazioni di cui al d.lgs. n. 149/1997, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’INPS, dopo l’instaurazione del contenzioso, adotti il provvedimento satisfattivo e lo versi in atti. Rileva, a tal fine, la riliquidazione della pensione mediante applicazione del corretto coefficiente di trasformazione in relazione all’età anagrafica aumentata figurativamente, secondo le coordinate fissate dall’art. 1, comma 6, legge n. 335/1995 e dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 149/1997, come esplicitate dalla circolare INPS n. 117 del 2020. La fondatezza della pretesa e l’intervenuto conseguimento del bene giuridico richiesto, comprensivo del pagamento degli arretrati, precludono una pronuncia di merito. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’attuale ENAV S.p.A., assunto dall’allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo nel 1991 come controllore del traffico aereo, è stato posto in quiescenza con pensione di vecchiaia nel giugno 2022. Dopo un ricorso amministrativo, ha impugnato il provvedimento di liquidazione chiedendo il riconoscimento delle maggiorazioni previste dal d.lgs. n. 149/1997.
La doglianza riguardava il calcolo della terza quota di pensione: il ricorrente riteneva errata la mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione. Avendo già goduto di un beneficio pari a tre anni, undici mesi e ventisei giorni e potendo raggiungere fino a cinque anni, sosteneva di avere diritto a un ulteriore incremento convenzionale dell’età anagrafica, con applicazione del coefficiente previsto per i sessantuno anni.
La Motivazione della Corte
L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva inizialmente chiesto il rigetto del ricorso, osservando come la riliquidazione non potesse avvenire se non di concerto con ENAV, non essendo consentito all’ente previdenziale valutare autonomamente la legittimità degli atti relativi allo status e al trattamento economico del dipendente pubblico.
In corso di causa l’INPS ha depositato la determina e il foglio di calcolo con cui ha riliquidato la pensione riconoscendo quanto richiesto. Nella determina si attesta che la pensione annua lorda effettivamente spettante è pari a € 90.222,21 e che il coefficiente riportato nel quadro deve intendersi corretto in 0,04639, riferito a un’età anagrafica di sessantuno anni, per effetto dell’aumento convenzionale del coefficiente di trasformazione ai sensi della circolare n. 117/2020.
Il Collegio ha quindi rilevato che la questione concerne l’applicazione della normativa in materia di benefici quale ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all’incremento convenzionale dell’età anagrafica e alla corretta applicazione del coefficiente di trasformazione. Accertato che il ricorrente presenta i requisiti di legge, il giudice ha constatato che l’INPS, dopo l’instaurazione del contenzioso, ha applicato il corretto coefficiente in relazione all’anzianità anagrafica aumentata figurativamente.
Alla luce di quanto attestato dall’ente e considerata la fondatezza della pretesa, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo constatato l’adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, e il pagamento delle somme arretrate, con il conseguimento del bene giuridico richiesto. Le spese legali sono state compensate per la novità della questione, con nulla sulle spese di giudizio stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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