Pensione privilegiata militare, ricalcolo per periodo diverso è inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 141 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile la domanda di ricalcolo della pensione privilegiata per un periodo diverso e più ampio rispetto a quello riconosciuto con il provvedimento di concessione integra una domanda nuova, sulla quale non si è provveduto in sede amministrativa, ed è pertanto inammissibile ai sensi del comma 1 dell’art. 153 lett. b) del codice di giustizia contabile. Il tema del ricalcolo esula dai limiti del decreto concessivo e richiede la preventiva proposizione della domanda amministrativa, la cui mancata documentazione impedisce l’esame nel merito. L’INPS, non destinatario della notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, non assume la qualità di parte del giudizio.

Il Fatto

Con decreto ministeriale del 28 settembre 2015 era stata riconosciuta al ricorrente, Maresciallo Lgt., la pensione privilegiata di 8° categoria a vita, con decorrenza dall’1 maggio 2012. Il ricorrente ha proposto ricorso in data 9 maggio 2019, notificato all’INPS di Benevento e al Ministero della Difesa, chiedendo l’effettivo pagamento della PPO a decorrere dall’1 agosto 2006, il ricalcolo del trattamento per il periodo dall’1 agosto 2006 al 28 febbraio 2012 e l’attribuzione degli interessi legali sugli arretrati.

Nessuna parte si è costituita; il Ministero della Difesa ha trasmesso documentazione amministrativa. Il giudizio è passato in decisione con lettura del dispositivo in udienza e contestuale deposito della motivazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva un vizio di corretta instaurazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti emerge che solo il ricorso, e non anche il DFU, è stato notificato all’INPS, che non si è costituito. Ai sensi dell’art. 155, comma 5, del c.g.c., il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza va notificato al convenuto a cura dell’attore entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. In difetto di tale incombente, essendo state effettuate le sole notifiche al Ministero della Difesa e all’Avvocatura dello Stato, l’INPS non è parte del giudizio.

Sul piano sostanziale il giudice osserva che l’art. 153 lett. b) del codice di giustizia contabile dichiara inammissibili i ricorsi che propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. Nel caso di specie il ricorrente, cui con il decreto ministeriale del 2015 è stata riconosciuta la pensione privilegiata con decorrenza dall’1 maggio 2012, ha chiesto il ricalcolo del medesimo trattamento anche per il periodo anteriore, dal 2006 al 2012, non contemplato dal decreto concessivo del beneficio.

La Corte qualifica tale domanda come palesemente estranea ai limiti posti dal decreto concessivo: essa si concreta in una diversa richiesta di attribuzione della PPO per un più ampio e quindi diverso periodo temporale. Per questa domanda non è stata prodotta in atti la necessaria documentazione amministrativa, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.

Il giudice compensa tra le parti le spese di giudizio, in ragione della particolarità della vicenda e della soccombenza meramente processuale. Il ricorso è dichiarato inammissibile con pronuncia resa in composizione monocratica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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