Conto giudiziale irregolare per mancato subconto del subagente di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 87 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto accerta in sede processuale la regolarità dei conti giudiziali resi da chi ha maneggio di denaro o beni pubblici. Quando l’attività di riscossione è svolta di fatto da un dipendente dell’ente, costui va qualificato come contabile secondario ai sensi dell’art. 192 R.D. n. 827/1924 e deve rendere il proprio conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale. La mancata redazione del subconto non è irregolarità meramente formale, perché determina confusione tra gestioni e impedisce la separata imputazione delle responsabilità. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non giustifica la deroga all’obbligo di completa rappresentazione dei fatti di gestione. Ne segue la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione dell’agente a discarico.

Il Fatto

Il conto giudiziale riguarda la riscossione dei diritti di copia dell’Ufficio Tecnico di un Comune, per il periodo 1.7/30.9.2019, reso dall’agente contabile formalmente incaricato e depositato in data 27 luglio 2020. L’attività di riscossione era stata materialmente svolta, in via di fatto, da una dipendente dell’ente, che sottoscriveva tutte le quietanze e gestiva una cassa.

La relazione istruttoria evidenziava plurimi profili critici: l’assenza di un autonomo conto per la dipendente, il mancato riversamento in Tesoreria alle scadenze fissate, la contabilizzazione di una sola parte della gestione e la mancanza del verbale di passaggio di consegne. Il conto è rimesso all’esame della Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. L’agente e la dipendente chiedono la regolarità sostanziale del conto e l’insussistenza di obblighi restitutori; l’Amministrazione conferma la regolarità sostanziale e l’assenza di ammanchi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del giudizio di conto: verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e il corretto utilizzo del denaro della comunità. Il conto deve rendere i risultati dell’attività gestoria in modo certo, chiaro e continuativo, secondo il principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c. La prevalenza della sostanza sulla forma non può diventare strumento per eludere l’obbligo di rendicontazione.

Il primo profilo attiene alla posizione della dipendente. Essendo stata delegata di fatto alla riscossione, con maneggio di denaro e gestione di una cassa, la stessa integra la fattispecie del contabile secondario prevista dall’art. 192 R.D. n. 827/1924, che impone la resa di un conto da unirsi a quello del contabile principale. La presentazione di un unico conto per più gestioni determina confusione e non è irregolarità solo formale.

Il secondo profilo riguarda il mancato riversamento delle somme, per quanto di esigua entità, in violazione dell’art. 191 R.D. n. 827/1924 e dell’art. 76 del regolamento di contabilità dell’ente, che imponeva il versamento entro il mese successivo alla riscossione. La cassa non riversata resta esposta al di fuori del dettaglio del conto, con modalità contrarie alle regole di trasparenza.

Il terzo profilo attiene alla contabilizzazione parziale della gestione e all’assenza del verbale di passaggio di consegne. Il conto copre solo il periodo 1.7/30.9.2019, mentre la gestione è proseguita senza soluzione di continuità dal periodo precedente, già oggetto di altro conto. La mancanza del verbale, prescritto dagli artt. 181 e 182 R.D. n. 827/1924, non può essere sostituita da riscontri di diversa natura: ne deriva confusione tra le gestioni e responsabilità solidale per eventuali ammanchi di incerta collocazione temporale.

Non è invece riferibile all’agente, ma all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione ex art. 139, comma 2, c.g.c. In conclusione, il conto, stante la sua irregolarità, non può essere approvato e l’agente non può essere ammesso a discarico. Nulla per le spese, in ragione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *