Responsabilità contabile limitata al dolo ex art 21 d l 76 2020 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 46 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, l’art. 21 d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, limita la perseguibilità dell’illecito erariale, per le condotte attive, ai soli casi in cui la produzione del danno sia stata dolosamente voluta. La disciplina, di carattere provvisorio e temporalmente delimitato, restringe l’elemento soggettivo rispetto al regime ordinario del dolo e della colpa grave di cui all’art. 1 l. n. 20/1994, con effetto scriminante sui comportamenti attivi gravemente colposi. Il giudice contabile, anche in appello, è tenuto in base all’art. 95 c.g.c. a qualificare correttamente i fatti ritualmente acquisiti, individuando la norma applicabile ratione temporis in forza del principio iura novit curia, senza incorrere in ultra-petizione. Ove il thema devoluto concerna l’elemento soggettivo, non residua spazio per la condanna quando i fatti siano collocati nel periodo di vigenza della norma restrittiva e sia stata contestata unicamente una condotta attiva, non dolosa.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo aveva condannato il responsabile dell’area tecnica e R.U.P. di un Comune al pagamento di euro 15.582,85, per avere autoliquidato il compenso incentivante previsto dall’art. 113 d.lgs. n. 50/2016 in assenza dei presupposti di legge. Il primo giudice aveva ravvisato l’illegittimità della corresponsione sotto due profili: la mancanza, all’epoca dei fatti, dello specifico regolamento comunale richiesto dal comma 3 della norma, e il difetto di una previa gara per la maggior parte degli interventi. L’elemento soggettivo era stato qualificato come colpa grave.

L’interessato ha proposto appello, censurando la sussistenza del regolamento, la necessarietà della procedura a evidenza pubblica e, soprattutto, la configurabilità della colpa grave. La Procura generale ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello individua nel terzo motivo di impugnazione, relativo all’elemento soggettivo, la questione di più liquida soluzione, e ne fa applicazione richiamando l’orientamento della Cassazione sull’art. 276, secondo comma, c.p.c. e sulla possibilità di definire il giudizio attraverso la ragione più agevole, in coerenza con il principio di sinteticità.

La Corte osserva che le condotte contestate si collocano tra l’11 novembre 2020 e il 15 maggio 2021, come risulta dalle determinazioni di liquidazione prodotte in giudizio sin dal primo grado. In tale arco temporale era vigente l’art. 21 d.l. n. 76/2020, che limita la responsabilità contabile, per i fatti commessi durante il periodo indicato, ai soli casi di danno dolosamente voluto, escludendo l’operatività della colpa grave per le condotte attive.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale, sent. n. 132/2024, che ha ritenuto non irragionevole una disciplina provvisoria di limitazione dell’elemento soggettivo al dolo, in ragione del particolare contesto emergenziale e della necessità di non ostacolare l’attività amministrativa con il timore della responsabilità. La norma, pertanto, scrimina i comportamenti attivi gravemente colposi, purché dannosi per l’erario, purché appunto non dolosi.

La Corte precisa che la qualificazione giuridica dei fatti rientra nel potere del giudice anche d’appello, in applicazione dell’art. 95 c.g.c. e del principio iura novit curia, senza necessità di attivare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., poiché il thema devoluto concerneva proprio l’elemento soggettivo. Non essendo stata proposta impugnazione incidentale dalla Procura sulla originaria prospettazione dolosa, e non essendo contestate condotte omissive, la Corte rileva che non può ritenersi integrato l’elemento soggettivo richiesto dalla legge.

La sentenza è quindi riformata con assoluzione dell’appellante da ogni addebito e con liquidazione delle spese di difesa del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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