Rito abbreviato contabile e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 140 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il convenuto in primo grado può chiedere, con il consenso della Procura, la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Il Collegio è chiamato ad accertare, con cognizione allo stato degli atti, l’ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. L’avvenuto, tempestivo e regolare pagamento della somma stabilita con decreto motivato è satisfattivo della pretesa risarcitoria e fa venir meno l’interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio. Alla definizione consegue, però, la condanna del convenuto alle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura contabile evocava in giudizio un militare, caporal maggiore dell’Esercito, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 16.044,00 oltre rivalutazione, interessi e spese. Il danno erariale derivava da assenze dal lavoro giustificate con documentazione medico-sanitaria risultata falsa, protrattesi per 106 giornate, con conseguente pregiudizio patrimoniale e all’immagine dell’amministrazione di appartenenza.

Il convenuto, pur contestando la ricostruzione dei fatti, avanzava domanda di definizione della controversia con il rito abbreviato, ottenendo l’assenso del P.M. con versamento di una somma di euro 5.000,00. All’esito dell’udienza camerale, il Collegio emetteva il decreto con cui fissava il termine per il versamento in un’unica soluzione della somma concordata.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce preliminarmente la funzione dell’art. 130 c.g.c., che ha introdotto il rito abbreviato con finalità deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. L’istituto consente al convenuto di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.

In tale giudizio l’organo decidente accerta, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno, come affermato da Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142-2018 e da Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032-2022. In caso di ammissibilità, con decreto motivato in camera di consiglio viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Nel caso concreto il Collegio, accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita, ritiene di dover procedere alla definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.. L’importo corrisposto, pari a euro 5.000,00 in favore dell’Esercito Italiano, è considerato satisfattivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura e rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato, facendo venir meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. Contestualmente si realizza l’interesse del convenuto alla definizione del contenzioso senza dibattimento e con la riduzione concordata dell’originaria pretesa.

La Sezione afferma che alla pronuncia deve conseguire, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna del convenuto alle spese di giudizio. Il giudizio è quindi definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., dichiarandosi che nulla è più dovuto dal convenuto, con condanna alle spese del rito abbreviato e del merito, liquidate con separata notula.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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