Responsabilità contabile dell’agente per mancato verbale di passaggio di consegne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 228 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che abbia gestito beni mobili in regime di consegna non può essere approvato, né può dispersi il discarico, quando sia mancato il verbale di passaggio di consegne prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002. La regolarità formale e sostanziale della gestione non è idonea a supplire all’adempimento, che assolve alla funzione di perimetrare le gestioni contabili di ciascun agente e di consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi. L’adempimento concorre alla responsabilità contabile solidale dei consegnatari succedutisi nel tempo, poiché in assenza di verbale si determina una confusione di gestione tra i due rapporti. Né l’Amministrazione può ritenersi sollevata dall’obbligo di riscontro materiale da parte del terzo rappresentante dell’ufficio, non essendo sufficiente la presa d’atto formale di ulteriore documentazione contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile consegnatario di beni mobili di un’agenzia fiscale, addetto alla gestione delle cartelle del gioco “Bingo”, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.08.2021 e depositato il 24.09.2021. Con relazione del magistrato istruttore venivano segnalate irregolarità del conto, in particolare il mancato deposito del verbale di passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante, nonché la necessità di iscrizione a ruolo d’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C.
L’agente contabile, con memoria depositata il 2 settembre 2024, contestava le criticità, evidenziando l’assenza di ammanchi e sostenendo che l’Amministrazione aveva ritenuto sufficiente la documentazione allegata al conto. Il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e per il non discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili comprendenti partite di precedenti gestioni. Ha qualificato l’adempimento come sostanziale, finalizzato alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, tanto nell’interesse dell’Amministrazione quanto in quello dell’agente, che attraverso di esso si libera dalle responsabilità connesse.
Pur riconoscendo la regolarità formale e sostanziale della gestione, la Corte ha escluso il discarico in ragione del mancato deposito del verbale di passaggio di consegne, la cui redazione è imposta dall’art. 26 del d.P.R. n. 254/2002. La norma richiede la materiale ricognizione dei beni risultanti dall’inventario e l’intervento, oltre che del consegnatario uscente e di quello subentrante, dei rappresentanti dell’Amministrazione, con redazione di apposito verbale.
Le disposizioni di legge in materia — inclusi gli artt. 181, 182 e 612 del R.D. n. 827/1924 — hanno la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente. In assenza di passaggio di consegne, la consolidata giurisprudenza contabile ha affermato la responsabilità contabile solidale dei due agenti, determinandosi una confusione di gestione tra i rapporti, con conseguente incertezza sul momento storico del danno.
La Corte ha poi respinto l’argomento dell’agente secondo cui la documentazione contabile avrebbe potuto supplire alla mancanza del verbale. L’adempimento, ha osservato, richiede il riscontro materiale del terzo rappresentante dell’Amministrazione, che non può limitarsi alla presa d’atto formale di quanto emerga da altra documentazione. Ne è derivata la dichiarazione di irregolarità del conto e l’impossibilità di procedere all’approvazione e al discarico, con nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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