Taglio delle pensioni alte e blocco perequativo salvati dalla Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 150 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo elevato, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018 e dell’art. 1, comma 261, della medesima legge sono già state scrutinate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234/2020. Il raffreddamento della perequazione non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, poiché assicura comunque una quota perequativa non meramente simbolica anche ai trattamenti più elevati. Il contributo di solidarietà è legittimo limitatamente alla durata triennale, essendo la durata quinquennale esorbitante rispetto all’orizzonte del bilancio di previsione dello Stato. Ne consegue che, esaurito il prelievo al 31.12.2021, le doglianze del pensionato sono infondate e non giustificano una nuova rimessione alla Consulta.

Il Fatto

La ricorrente, ex dirigente collocata a riposo per raggiunta anzianità contributiva, percepiva la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo, per un importo lordo annuo superiore a 100.000 euro. Per effetto dei commi 260 e 261 della legge di bilancio 2019, il trattamento subiva una decurtazione annua e un parziale blocco della perequazione.

Dopo un’infruttuosa diffida, la pensionata adiva il giudice contabile chiedendo l’accertamento del diritto alla percezione integrale della pensione, la declaratoria di illegittimità delle trattenute e la condanna degli enti resistenti alla restituzione. Chiedeva inoltre che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il comma 260 riconosce per il triennio 2019-2021 la rivalutazione automatica piena solo ai trattamenti pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, prevedendo per quelli superiori una progressione decrescente. Il comma 261 dispone invece una decurtazione percentuale crescente per i trattamenti superiori a 100.000 euro lordi annui.

Su entrambe le disposizioni il giudice rileva che la questione è già stata scrutinata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234/2020. Quanto alla perequazione, la Consulta ha escluso la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., qualificando la misura come mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati, con obiettivi interni al sistema previdenziale ad orizzonte triennale.

Quanto al contributo di solidarietà, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il prelievo non integra una decurtazione patrimoniale definitiva acquisita al bilancio statale, ma resta nel circuito previdenziale mediante accantonamento in appositi fondi. Esso rientra quindi nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e trova giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost., sottraendosi al principio di universalità dell’imposizione tributaria.

Il giudice esamina anche il profilo convenzionale, escludendo il contrasto con l’art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, posto che il prelievo incide progressivamente sulla sola parte eccedentaria e opera solo per il futuro, senza carattere retroattivo né contenuto espropriativo. La clausola di salvaguardia del comma 267 impedisce inoltre che la soglia di 100.000 euro sia superata al ribasso.

L’unico profilo di illegittimità costituzionale, già dichiarato dalla Consulta, riguarda la durata quinquennale del prelievo, ridotta a tre anni. Poiché l’INPS ha documentato di non operare più trattenute dal gennaio 2022, il giudice conclude per l’infondatezza di entrambe le doglianze e respinge il ricorso, compensando le spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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