Pensione privilegiata: ricalcolo per aggravamento tabellare accertato (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 3 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ex art. 33 r.d.l. n. 680/1938, l’accertamento di un aggravamento delle infermità per causa di servizio va condotto alla stregua delle risultanze del collegio medico legale, disposto in via istruttoria dal giudice. Il giudice può discostarsi dall’ascrizione tabellare operata dalla Commissione medica di verifica quando la consulenza tecnica accerti un peggioramento anatomo-disfunzionale idoneo a giustificare un inquadramento tabellare superiore, cumulando tra loro le menomazioni in discussione. Accertato l’aggravamento, sorge il diritto al ricalcolo del trattamento in godimento e alla corresponsione delle differenze sui ratei pregressi, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Su tali ratei competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell’importo eccedente quello dovuto per interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, ex cantoniere, aveva ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata in VI categoria della Tab. A di cui al d.p.r. n. 834/1981, per broncopatia cronico ostruttiva e spondiloartrosi a lieve deficit funzionale. A fronte di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, presentava domanda di aggravamento e, separatamente, istanza di accertamento dell’invalidità civile.
La Commissione medica di verifica confermava l’ascrizione alla VI categoria e l’Istituto previdenziale rigettava la domanda. Impugnato il diniego in via amministrativa e decorso inutilmente il termine di novanta giorni, il ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale, chiedendo l’accertamento del diritto a una categoria superiore e il ricalcolo della pensione, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla valutazione dell’aggravamento delle infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio e al conseguente inquadramento tabellare. Il giudice ha affidato l’accertamento tecnico al collegio medico legale del Ministero della Difesa, sezione speciale presso la Corte dei conti, con quesito volto a stabilire se le patologie fossero aggravate in misura tale da richiedere un inquadramento diverso da quello in godimento.
Il parere definitivo ha accertato un aggravamento cronico della condizione sanitaria. La broncopatia cronico ostruttiva, con iniziale interessamento fibrotico polmonare in soggetto eupnoico a riposo, è stata ascritta alla V categoria della Tabella A; la patologia artrosica, ridefinita in termini diagnostici più analitici, non è risultata invece aggravata rispetto al precedente inquadramento. Il collegio ha quindi operato il cumulo delle menomazioni in discussione, pervenendo a un’ascrivibilità complessiva in IV categoria.
La Corte ha ritenuto le motivazioni del parere chiare, esaustive sotto il profilo tecnico e logicamente coerenti, anche in relazione alle osservazioni della parte. Ha dunque riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione privilegiata nella IV categoria, per le patologie indicate, condannando l’Istituto previdenziale alla corresponsione delle differenze sulle mensilità arretrate.
Quanto alla decorrenza, il giudice ha fissato il dies a quo alla data di presentazione della domanda amministrativa, riconoscendo sui ratei gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, secondo il principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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