Responsabilità contabile per truffa sui certificati bianchi: giurisdizione e limiti temporali (Corte dei Conti Sez. II App. n. 7 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale connesso all’indebita percezione di certificati bianchi presuppone l’accertamento di un qualificato contatto del soggetto con l’amministrazione, che si realizza anche mediante il concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In presenza di siffatto coinvolgimento il giudice contabile è munito di giurisdizione, non rilevando che la pena sia stata applicata su richiesta delle parti. Il principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale comporta che l’assenza di addebiti in sede penale non vale di per sé a escludere la responsabilità erariale, da valutare sulle allegazioni della Procura. Il danno imputabile all’amministratore è però circoscritto al segmento temporale di effettiva gestione e alla parte di erogazioni illecite riconducibili a tale periodo.
Il Fatto
La vicenda origina dal risarcimento di un ingente danno erariale contestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sua veste di azionista della società pubblica, in conseguenza di condotte dolose poste in essere da più società operanti nel settore energetico e dai relativi amministratori di diritto e di fatto. La Procura regionale aveva ipotizzato che dette società avessero indebitamente conseguito certificati bianchi mediante rendicontazioni false.
La sentenza di primo grado aveva affermato la giurisdizione contabile, condannando in solido numerosi soggetti, ma aveva declinato la giurisdizione nei confronti di uno dei convenuti e assolto altri quattro per difetto di prova, dichiarando altresì nulla la citazione verso una delle società. Avverso tale decisione proponevano appello principale quattro condannati, contestando l’inammissibilità dell’atto di citazione per tardività, e appello incidentale la Procura regionale su tutti i capi sfavorevoli.
La Motivazione della Corte
Gli appellanti principali sostenevano che la notificazione dell’invito a dedurre a un convenuto residente all’estero, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., fosse nulla per mancata attivazione dell’ufficio consolare. Da ciò facevano derivare la tardività del deposito della citazione rispetto all’art. 67, commi 5 e 6, c.g.c. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo in via diacronica la sequenza degli adempimenti: la richiesta all’UNEP, il tentativo tramite l’ambasciata, i solleciti rimasti senza riscontro e l’impossibilità sopravvenuta per l’emergenza pandemica. In tale contesto la scelta della notificazione ex art. 143 c.p.c. non è apparsa frutto di agire superficiale.
Passando all’appello incidentale, la Corte ha accolto il motivo sul difetto di giurisdizione nei confronti di un convenuto. Il primo giudice aveva escluso il rapporto con l’amministrazione valorizzando la tipologia di reato oggetto di patteggiamento, ritenendovi estranea la truffa. La Corte ha rilevato l’errore di presupposto: dal testo della sentenza penale richiamata emerge che il reato di truffa aggravata era tra quelli per cui la pena concordata era stata applicata. Il concorso in tale delitto ha generato un qualificato contatto con l’amministrazione, idoneo a fondare la cognizione contabile; gli atti sono stati rimessi al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c.
La Corte ha poi ritenuto fondato il motivo sulla nullità della citazione verso una società per difformità rispetto all’invito a dedurre. L’invito a dedurre attiene a una fase pre-processuale, funzionale all’arricchimento degli elementi di conoscenza; è fisiologico che gli elementi disponibili al momento dell’azione differiscano da quelli iniziali. La rimodulazione operata dalla Procura non ha stravolto il nucleo essenziale della contestazione, sicché gli atti sono stati rimessi al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c.
Quanto alle posizioni individuali, la Corte ha confermato il rigetto verso un convenuto, il cui apporto si è risolto in consigli tecnici su un bilancio successivo alla percezione dei contributi, privo di nesso di causalità con la condotta dannosa. Ha invece accolto l’appello verso un amministratore che, nel periodo di operatività della società, cumulava le vesti di socio unico e amministratore unico, riconoscendone il ruolo concausale.
Per altri due amministratori la Corte ha ribadito l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale: l’assenza di addebiti penali non esclude automaticamente la responsabilità erariale. Ha tuttavia circoscritto l’addebito al periodo di effettiva gestione, escludendo le erogazioni anteriori all’assunzione della carica e riducendo gli importi rispettivamente imputati, con condanna in solido nei limiti così determinati.
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Nota della Redazione
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