Definizione del giudizio contabile per tempestivo pagamento nel rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 508 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con il rito abbreviato, qualora il convenuto provveda al tempestivo e regolare versamento della somma determinata dal decreto che ha accolto l’istanza, il giudice accerta il venuto meno dell’interesse alla prosecuzione e definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. La norma, nel comma 7, attribuisce rilievo all’integrale pagamento nel termine perentorio assegnato. Le spese, sia di lite sia di giudizio, sono compensate tenuto conto della domanda attrice e delle deduzioni delle parti convenute.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha citato due convenute in un giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al registro di segreteria, con intervento dell’azienda sanitaria locale indicata come danneggiata. Le convenute hanno richiesto il rito abbreviato, cui la Procura ha prestato parere favorevole.
All’esito dell’udienza dell’8 aprile 2025 il decreto ha accolto l’istanza, ponendo a carico delle convenute il pagamento di somme determinate in favore dell’azienda sanitaria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, con fissazione dell’udienza del 23 settembre 2025 per la verifica del pagamento. Il decreto è stato comunicato via PEC il 21 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Le difese hanno depositato, il 19 giugno e il 5 settembre 2025, documentazione attestante l’avvenuto versamento delle somme. Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti risulta, ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c., il tempestivo e regolare versamento della somma determinata con il decreto.
Il presupposto del rito abbreviato è dunque integralmente realizzato: il pagamento intervenuto nel termine perentorio assegnato esaurisce l’oggetto del giudizio di responsabilità. Su questa base la Corte definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., senza ulteriore scrutinio nel merito della pretesa risarcitoria.
Quanto alle spese, sia di lite sia di giudizio, il Collegio le compensa, tenendo conto della domanda attrice e delle deduzioni delle convenute. La pronuncia accerta l’avvenuto tempestivo pagamento e definisce il giudizio, con compensazione integrale delle spese.
La sentenza infine richiama il combinato disposto dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, disponendo che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati, con particolare riguardo ai dati relativi allo stato di salute.
Nota della Redazione
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