Responsabilità contabile del socio accomandatario per contributi non restituiti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 15 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi accede a contributi pubblici per l’esercizio di un’attività imprenditoriale assume l’obbligo di svolgere l’attività agevolata per il periodo minimo fissato dalla legge e di informare l’ente erogatore. La cessazione anticipata dell’iniziativa, anche se determinata da difficoltà economiche sopravvenute, non esonera dalla restituzione di quanto percepito, perchè il rischio d’impresa resta interamente a carico del beneficiario. La violazione degli obblighi contrattualmente assunti, con colpa grave, integra responsabilità amministrativo-contabile dinanzi al giudice contabile. La cancellazione della società non estingue l’obbligazione, che si trasferisce al socio accomandatario, illimitatamente responsabile anche pendente societate.

Il Fatto

Un imprenditore, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico di una società in accomandita semplice, presentava domanda di ammissione alle agevolazioni per la microimpresa previste dal D.Lgs. n. 185/2000, Titolo II, per condurre una palestra. La società veniva ammessa alle agevolazioni con delibera del 19.04.2012 e stipulava il contratto di concessione il 14.05.2012, ricevendo un contributo a fondo perduto, un contributo in conto gestione e un finanziamento agevolato.

Dai successivi accertamenti emergeva che l’attività era cessata anticipatamente il 13.05.2015, con chiusura della partita IVA e liquidazione della società, senza comunicazione all’ente erogatore. Invitalia revocava le agevolazioni e ingiungeva il pagamento. La Procura regionale conveniva quindi l’imprenditore, quale socio accomandatario, chiedendo il risarcimento del danno. Il procedimento penale per malversazione di erogazioni pubbliche si era concluso con sentenza di non luogo a procedere. Il convenuto non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria giurisdizione contabile: la percezione di contributi pubblici destinati all’esercizio di un’attività imprenditoriale instaura una relazione funzionale tra ente erogatore e percettore. Il criterio discretivo non è la qualità del soggetto, ma la natura del danno e degli scopi perseguiti: ove il privato incida negativamente sul programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, realizza un danno erariale. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 8450/98, n. 926/99 e n. 11309/95.

Nel merito, la domanda è fondata. L’attività agevolata doveva essere svolta per almeno cinque anni dalla delibera di ammissione, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 295/2001, di attuazione del D.Lgs. n. 185/2000; il comma 5 sanziona la violazione con la revoca. Tali obblighi erano richiamati nel contratto, la cui lettera k) dell’art. 5 imponeva alla beneficiaria di fornire informazioni sull’andamento dell’attività. La società era già cessata nel maggio 2015, in violazione degli impegni assunti.

La Corte esclude ogni efficacia scriminante delle giustificazioni addotte, legate a uno sfratto esecutivo e alla mancanza di risorse. Il rischio d’impresa resta interamente a carico del beneficiario, anche quando la prosecuzione dell’attività risulti impossibile per cause sopravvenute. La condotta integra una violazione degli obblighi assunti con colpa grave, ravvisabile nella superficialità con cui è stata affrontata l’iniziativa e nella mancata comunicazione della cessazione.

La sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., fondata sul difetto dell’elemento psicologico, non preclude il giudizio contabile. Quanto alla posizione soggettiva, il convenuto, quale socio accomandatario, risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali ex art. 2313 cod. civ.; la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese non estinguono l’obbligazione, ma la trasferiscono ai soci. Richiama Cass. n. 13805/2016 e le Sezioni Unite n. 6070/2013. Il beneficio d’escussione ex art. 2304 cod. civ. opera solo in fase esecutiva.

Il convenuto è pertanto condannato a restituire integralmente quanto percepito, oltre rivalutazione e interessi legali, calcolati con cadenze annuali per evitare cumuli moltiplicativi, con decorrenza dalle date di erogazione fino alla pubblicazione della sentenza, e interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. dalla pubblicazione fino all’effettivo soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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