Estinzione del processo pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 159 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizi pensionistici, la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso, prevista dall’art. 155, comma 10, c.g.c., e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione di cui al comma 3 del medesimo articolo sono accomunati dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Ne consegue che il comma 10 è applicabile per analogia anche all’ipotesi di notifica mai effettuata, con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l’estinzione del processo, che opera di diritto ed è pronunciata, anche d’ufficio, con sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, era stato collocato in pensione dall’INPS con il sistema misto, applicando per la quota retributiva le aliquote dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. Contestando tale calcolo, aveva dapprima presentato istanza di revisione, invocando l’applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e, ottenuto un riscontro negativo dall’ente previdenziale, aveva proposto ricorso davanti alla Corte dei Conti.

Nel giudizio l’INPS non si è costituito e non risulta documentata la sua intimazione. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione. La questione centrale non ha riguardato il merito del calcolo pensionistico, ma la regolare instaurazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha rilevato, in via preliminare, che nel giudizio non era stato instaurato il contraddittorio. L’art. 155, comma 3, c.g.c. impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione di udienza, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Nel caso di specie tale onere non risulta assolto.

Il comma 8 del medesimo articolo consente al giudice, quando la parte non si costituisce e si rilevi un vizio che importi nullità della notificazione, di fissare una nuova udienza con termine perentorio per la rinnovazione. Il comma 10 prevede che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111, il cui comma 4 stabilisce che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza.

La Corte ha sviluppato un argomento di analogia. Ha osservato che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione sono fattispecie accomunate da un identico elemento sostanziale: la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. In entrambi i casi, inoltre, la notifica non è nulla ma inesistente, perché non effettuata per volontà della parte.

Da qui la conclusione che il comma 10 è applicabile anche alla mancata notificazione, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo. Il collegio ha richiamato i precedenti della sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e della sez. Sicilia n. 922/2019. Infine, non ha luogo a provvedere sulle spese, poiché l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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