Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione entro il termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 155 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il processo pensionistico interrotto per decesso del ricorrente, dichiarato con ordinanza ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., deve essere riassunto dagli aventi causa, o proseguito mediante costituzione volontaria, nel termine perentorio di tre mesi decorrente dall’interruzione. Il mancato esercizio di tali facoltà entro il termine determina l’estinzione del giudizio, con conseguente improcedibilità della domanda nel merito. L’estinzione opera di diritto, senza necessità di ulteriore impulso delle parti, né di valutazione discrezionale del giudice. In tale ipotesi non si dà luogo a regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute. La declaratoria di estinzione presuppone l’intervenuta interruzione del processo e la sua mancata riassunzione; ove l’evento interruttivo non sia stato dichiarato né notificato, l’estinzione non può essere pronunciata.
Il Fatto
Un ex appartenente alle forze di polizia in quiescenza ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici aveva respinto la domanda di pensione privilegiata per una infermità valutata ascrivibile ad indennità una tantum pari a due annualità di tabella B. Il ricorrente ha dedotto la non aderenza di tale valutazione all’effettiva entità della patologia, invocando la violazione dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, e ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata di VII categoria tabella A.
L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi. Il giudice, ritenuta la natura tecnica della questione, ha disposto l’acquisizione del parere del Collegio Medico Legale. Nel corso delle operazioni peritali è sopraggiunto il decesso del ricorrente. Con ordinanza è stata quindi dichiarata l’interruzione del giudizio per decesso della parte, con obbligo di riassunzione entro tre mesi.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene agli effetti processuali della mancata riassunzione del giudizio interrotto per decesso della parte ricorrente. La Corte richiama l’art. 108, comma 2, C.G.C., secondo cui, quando uno degli eventi interruttivi si avvera nei riguardi della parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti; il comma 3 precisa che il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.
Il giudice applica poi l’art. 109, comma 6, C.G.C., secondo il quale il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. La norma delinea un onere di impulso processuale che grava sulle parti interessate alla prosecuzione, senza che residui alcun margine di valutazione discrezionale in capo al giudice una volta decorso il termine.
Nel caso di specie, il processo non è stato riassunto dagli aventi causa del ricorrente deceduto, né gli stessi si sono costituiti volontariamente, né entro il termine stabilito con l’ordinanza di interruzione né successivamente. La Corte rileva che l’obbligo di riassunzione era stato espressamente fissato con l’ordinanza che ha dichiarato l’interruzione, con decorrenza dalla data di emissione della medesima.
Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C.. Quanto alle spese, il giudice osserva che non vi è luogo alla loro regolazione, restando esse a carico delle parti che le hanno sostenute, in coerenza con l’art. 111, comma 8, C.G.C.
La decisione si fonda esclusivamente sul dato processuale della mancata riassunzione, restando assorbita ogni valutazione di merito sulla spettanza della pensione privilegiata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.