Controlli interni enti locali: parziale adeguatezza e raccomandazioni della Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 123 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, non assolve una funzione meramente formale, ma costituisce lo strumento di orientamento della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle scelte strategiche e gestionali. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve fondarsi su tecniche di campionamento conformi agli standard internazionali (ISA 530, ISSAI 1530), abbandonando metodi non statistici e non probabilistici e orientando la selezione degli atti verso le aree di maggior rischio individuate nel PTPCT. Il referto sul controllo di gestione ex art. 198-bis Tuel non è sostituibile dalle rilevanze sullo stato di attuazione dei programmi, poiché i due strumenti rispondono a presupposti normativi distinti e impongono redazione parallela. La Sezione di controllo, accertata la parziale adeguatezza del sistema, formula raccomandazioni la cui mancata attuazione rileva ai fini della successiva valutazione delle condizioni di cui all’art. 148, comma 4, Tuel.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, elaborati sullo schema di relazione approvato dalla Sezione delle Autonomie. Il funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2021 era già stato oggetto di verifica, conclusa con l’accertamento della parziale adeguatezza e con l’indicazione di specifiche raccomandazioni.
La Sezione ha avviato l’istruttoria sui referti, chiedendo chiarimenti ed elementi integrativi, riscontrati dall’Ente con nota del maggio 2025. La questione sottoposta al giudice contabile attiene alla verifica dell’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023 e all’individuazione delle misure necessarie per il suo migliore adeguamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione del controllo interno, finalizzato a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’Ente, la regolarità e trasparenza della gestione e il raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi nei servizi resi. Il sistema deve adattarsi alle nuove necessità amministrative e ai cambiamenti normativi, con monitoraggio costante delle risorse e delle azioni intraprese.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, i referti evidenziano un incremento degli atti esaminati. La Sezione ribadisce la necessità di adottare tecniche di campionamento conformi agli standard internazionali, abbandonando metodi non statistici e non probabilistici e concentrando la selezione sulle aree a maggior rischio individuate nel PTPCT. Sul controllo di gestione, l’Ente ha trasmesso esclusivamente le rilevanze sullo stato di attuazione dei programmi: la Sezione rileva che tali atti non sostituiscono i referti ex art. 198-bis Tuel, poiché, pur condividendo la finalità di monitorare efficacia ed efficienza, rispondono a presupposti normativi differenti e impongono redazione parallela.
Quanto al controllo sugli organismi partecipati, la Sezione raccomanda di proseguire nell’implementazione delle attività di verifica dei risultati conseguiti. Sul lavoro a distanza, rileva l’assenza di indicatori per misurarne l’impatto sulla qualità e continuità dei servizi, sollecitando un sistema di indicatori adeguato. Sul controllo strategico, raccomanda di implementare i parametri di verifica dello stato di attuazione dei programmi, con riguardo agli standard di qualità e all’impatto socioeconomico.
Sul controllo sulla qualità dei servizi permangono criticità: si raccomanda di elaborare con urgenza le Carte dei Servizi mancanti, di rendere sistematica la rilevazione della soddisfazione degli utenti e di attivare il benchmarking con amministrazioni analoghe. In materia di PNRR e PIAO, rilevata l’assenza di controlli sui soggetti esterni attuatori e la mancata integrazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, si suggerisce l’adozione delle ulteriori misure necessarie, anche alternative alla rotazione, per la prevenzione dei rischi di corruzione.
La Sezione delibera pertanto la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, segnalando le problematiche da rimediare e prescrivendo che il Sindaco renda informazioni concrete e puntuali sulle azioni intraprese nel successivo referto, anche ai fini della valutazione delle condizioni di cui all’art. 148, comma 4, Tuel.
Nota della Redazione
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