Dipendenza da causa di servizio e indennità una tantum per il militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 17 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La patologia insorta durante il servizio militare di leva, riconducibile a un trauma occorso in occasione di un’attività addestrativa di lancio con il paracadute, è dipendente da causa di servizio quando il nesso causale tra l’evento e l’infermità risulti accertato in via tecnica. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio legittima l’attribuzione dell’indennità una tantum per tre annualità, in correlazione alla classifica in tabella B assegnata dall’organo medico legale militare. Agli importi così determinati vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali decorrenti dalla data dell’istanza amministrativa e, per il periodo successivo, gli interessi legali ovvero, se eccedenti, la rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La parziale fondatezza della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna dell’amministrazione al pagamento della residua metà.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato come militare di leva nel settembre 1998, ha dedotto di aver riportato un trauma al ginocchio destro in occasione di un lancio con il paracadute effettuato il 30 ottobre 1998. Dopo il ricovero presso l’infermeria del corpo di appartenenza e una licenza di convalescenza, il militare è stato riformato l’11 maggio 1999. Il Ministero della Difesa ha negato la dipendenza della patologia da causa di servizio.
Con ricorso notificato nel novembre 2015 il militare ha chiesto l’attribuzione della pensione privilegiata, in settima o almeno in ottava categoria, dalla data del congedo. Costituitosi, il Ministero ha evidenziato talune contraddizioni temporali e ha richiamato il verbale del 2011 con cui la Commissione medica ospedaliera aveva classificato la patologia in tabella B, riconoscendo soltanto un’indennità una tantum per tre annualità.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto ricostruito l’arruolamento e l’assegnazione del ricorrente, dapprima presso un reggimento di fanteria e poi presso un reggimento paracadutisti. Da una nota del 2001 è confermata non solo la partecipazione a tre sessioni di lanci con il paracadute nei giorni 27, 29 e 30 ottobre 1998, ma anche il successivo ricovero presso l’infermeria del corpo, con lamentato dolore al ginocchio ascritto a un lancio effettuato.
La documentazione sanitaria conferma l’evento traumatico. La radiografia eseguita il 2 novembre 1998 presso l’ospedale civile, pur negativa per frattura, evidenziava un’area di rarefazione del perone con indicazione di controllo a distanza; a ciò si aggiunge il foglio di osservazione dell’ospedale militare del 9 novembre, che rilevava postumi di trauma distorsivo del ginocchio destro. Proprio tale diagnosi ha indotto il nosocomio militare a prolungare la convalescenza.
La Corte ha quindi valorizzato la consulenza tecnica d’ufficio, che ha reputato sufficientemente dimostrata la sussistenza del nesso causale tra l’evento traumatico del 30 ottobre 1998 e la patologia, considerando congrua e immutata la classifica in tabella B per tre annualità. Le obiezioni del ricorrente sulla prospettazione in termini di interdipendenza anziché di aggravamento non mutano la sostanza delle conclusioni peritali, mentre i segni di artrosi sono considerati iniziali e compatibili con l’età anagrafica.
È stata dunque acclarata la dipendenza da causa di servizio della patologia, con riconoscimento dell’indennità una tantum per tre annualità. All’indennità sono stati addizionati gli accessori dalla data dell’istanza del 31 maggio 2000, tra rivalutazione monetaria e interessi legali, e poi interessi o rivalutazione sino al soddisfo. La parziale fondatezza della domanda ha comportato la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna del Ministero alla residua metà, e analogo regolamento delle spese della consulenza tecnica, da liquidarsi con separato decreto.
Nota della Redazione
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