Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 266 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile, il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. L’inosservanza di tale onere determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La declaratoria di estinzione non è impedita dal riconoscimento in via amministrativa della pretesa, ove il difetto di prova della notifica non sia sanato. L’estinzione è dichiarata con compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare posto in congedo, aveva chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995. L’INPS non si è costituito in giudizio.
Con successiva memoria, la parte ha rappresentato che nel corso del giudizio l’INPS aveva riconosciuto la domanda, con conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione, e che il difensore non aveva provveduto alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza, concludendo per la declaratoria di estinzione del processo a spese compensate. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha rilevato che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., a norma del quale il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il difetto di tale adempimento è stato accertato in fatto, essendo la stessa parte a darne atto nella propria memoria difensiva.
La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c. La decisione non è stata influenzata dal riconoscimento in sede amministrativa della pretesa sostanziale: la regola processuale sulla prova della notifica opera in modo autonomo, e la sua violazione preclude la definizione nel merito del giudizio.
Il percorso argomentativo è lineare: il giudice ha qualificato la condotta processuale della parte come causa di estinzione, senza necessità di esaminare il merito della domanda pensionistica. Sulle spese, il collegio ha disposto nulla, con compensazione integrale.
Il dispositivo ha dunque dichiarato l’estinzione del processo, con manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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